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Sentenza

Sentenza del 05/04/2019 n. 9586 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessione all'esportazione - Regime di sospensione d'imposta - Applicazione prima della dichiarazione d'intenti - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo, tra l'altro, che i contributi versati da clienti esteri per la realizzazione di stampi e attrezzature fossero prestazioni accessorie alle cessioni di valvole esportate e dovessero quindi beneficiare del regime di non imponibilità IVA. Ha inoltre contestato il recupero dell'IVA per alcune cessioni effettuate in sospensione d'imposta, nonostante le dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali fossero state ricevute tardivamente. Gli ulteriori motivi riguardavano l'utilizzabilità di un contratto infragruppo prodotto tardivamente, la deducibilità dei relativi costi, la detraibilità dell'IVA e la presunta elusività dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi. Ha stabilito che gli stampi possono costituire prestazioni accessorie alle cessioni all'esportazione anche se non vengono esportati, purché siano esclusivamente strumentali alla produzione per lo specifico cliente, non siano diversamente utilizzabili nel ciclo produttivo e non siano cedibili; tali circostanze devono però essere accertate in fatto dal giudice del rinvio. Ha inoltre affermato che il regime di sospensione d'imposta può essere applicato anche se la dichiarazione d'intento viene ricevuta dopo l'operazione, purché il contribuente dimostri tutti i presupposti sostanziali dell'agevolazione e, in caso di dichiarazione falsa, l'assenza di coinvolgimento o colpa nella frode. Gli altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili e l'ultimo è stato rigettato. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a) e c)

    "cessioni all'esportazione" e cessioni in sospensione d'imposta per esportatori abituali

    Il regime di non imponibilità o sospensione d'imposta non può essere negato per una mera irregolarità formale quando siano provati tutti i presupposti sostanziali dell'operazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12

    "le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi [...] non sono soggetti autonomamente all'imposta"

    Una prestazione è accessoria quando è funzionalmente strumentale alla prestazione principale e non costituisce per il cliente un fine autonomo. Per gli stampi, occorre inoltre l'esclusività della loro destinazione, la non riutilizzabilità e la non cedibilità.

  • D.L. n. 746 del 1983, art. 1, comma 1, lett. c), convertito nella legge n. 17 del 1984

    "consegnata o spedita al fornitore o prestatore [...] prima dell'effettuazione della operazione"

    La preventiva dichiarazione d'intento è un adempimento previsto dalla legge, ma la sua ricezione tardiva non esclude automaticamente il regime di sospensione se il cedente dimostra la reale sussistenza dei requisiti sostanziali e l'assenza di frode o di colpevole coinvolgimento.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 41

    "cessioni intracomunitarie non imponibili"

    Il regime non imponibile può estendersi alle prestazioni accessorie quando sussista una prestazione economica unitaria e la prestazione accessoria sia funzionalmente dipendente da quella principale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    Le limitazioni alla produzione successiva di documenti non sono state decisive nel caso concreto, poiché la decisione sui costi infragruppo si fondava anche sull'assenza di effettività, utilità e giustificazione economica delle prestazioni.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    La deducibilità dei costi richiede la prova della loro effettività, inerenza e utilità per l'attività d'impresa; la mera esistenza di un contratto infragruppo non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nel regime IVA, gli adempimenti formali sono importanti, ma una violazione formale non comporta necessariamente la perdita dell'agevolazione quando il contribuente dimostri tutti i requisiti sostanziali dell'operazione e l'assenza di frode.
  • Una prestazione accessoria segue il regime IVA della prestazione principale solo se è funzionalmente necessaria o strumentale a essa, non ha un'autonoma finalità economica ed è parte di un'operazione unitaria.
  • Perché i costi di stampi o attrezzature siano accessori a una vendita all'esportazione, occorre provare documentalmente la loro destinazione esclusiva allo specifico cliente, la non riutilizzabilità e la non cedibilità; se lo stampo è autonomamente ceduto, deve essere verificata anche la sua esportazione.
  • Chi applica il regime di sospensione d'imposta sulla base di una dichiarazione d'intento tardiva deve conservare prove concrete della qualifica di esportatore abituale del cliente, dell'effettiva destinazione estera dei beni e dei controlli svolti per escludere frodi.
  • Nei rapporti infragruppo, la deducibilità dei costi e la detrazione dell'IVA richiedono prova dell'effettività, dell'inerenza, dell'utilità e della congruità economica dei servizi; la compensazione tra costi di una società e ricavi della controllata non rende automaticamente l'operazione fiscalmente neutra.
  • In cassazione non è possibile sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: le censure devono riguardare effettive violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibili.

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