Sentenza n. 9822/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento in parte qua (i) della determina n.-OMISSIS-0, pubblicata sulla G.U. n. 242 del 30 settembre 2020, recante “Inserimento dei medicinali estradiolo, estradiolo emiidrato, estradiolo valerato, ciproterone acetato, spironolattone, leuprolide acetato e triptorelina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere, formulata da una equipe multidisciplinare e specialistica dedicata.”, nelle parti in cui prevede che ➢ l'accesso ai medesimi farmaci debba seguire ad una diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una “equipe multidisciplinare e specialistica dedicata”, ➢ la prescrizione dei suddetti farmaci debba provenire da “specialisti che operano all'interno di team multidisciplinari con comprovata esperienza nel supporto delle persone con disforia di genere/incongruenza di genere”, ➢ debbano applicarsi nella prescrizione e somministrazione dei farmaci le condizioni previste dalla determina AIFA 20 luglio 2000 e in particolare dall'art. 5 e infine ➢ nella parte in cui stabilisce soglie fisse e vincolanti sia nella posologia, sia nei valori richiesti per la prescrittibilità, (ii) nonché di tutti gli atti e provvedimenti inerenti, presupposti, connessi e consequenziali, in particolare, ove occorrer debba, dei Verbali delle sedute del Comitato tecnico Scientifico di AIFA in data 11, 12, 13 e 14 febbraio 2020, i cui contenuti non sono allo stato noti, e con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 14\11\2024 : Determina n. 104272 del 23 settembre 2020 pubblicata sulla G.U. n. 242 del 30 settembre 2020; Verbali delle sedute del Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12, 13 e 14 febbraio 2020, i cui contenuti non erano noti al momento della notifica del ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina AIFA n. 104272 del 23 settembre 2020, relativa all’inserimento di specifici medicinali nell’elenco dei farmaci erogabili a carico del SSN per il processo di femminilizzazione di donne transgender, nonché i verbali della CTS di AIFA dell’11, 12, 13 e 14 febbraio 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (associazioni rappresentative)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni hanno impugnato la determina nella parte in cui subordinava l’accesso e la rimborsabilità dei farmaci alla diagnosi di disforia o incongruenza di genere formulata da un’équipe multidisciplinare e specialistica dedicata, alla prescrizione da parte di specialisti operanti in team multidisciplinari con comprovata esperienza, alla dispensazione secondo specifiche modalità, all’applicazione delle condizioni previste dalla determina del 20 luglio 2000 e al rispetto di soglie predeterminate di posologia, testosterone ed ematocrito. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 3 e 32 Cost., dell’art. 1, comma 4, d.l. n. 536/1996, dell’art. 48 d.l. n. 269/2003, della l. n. 241/1990, del regolamento AIFA n. 7/2014 e dei principi di uguaglianza, imparzialità e giusto procedimento; incompetenza, contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Le ricorrenti sostenevano che AIFA non potesse individuare i soggetti competenti alla diagnosi né imporre indicazioni terapeutiche vincolanti, che le soglie cliniche e posologiche fossero irragionevoli e incompatibili con la personalizzazione della cura e che i verbali della CTS non recassero adeguata motivazione scientifica né dimostrassero un effettivo confronto con le associazioni interessate. Con i motivi aggiunti sono stati specificamente censurati i verbali CTS, una volta conosciuti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto con riguardo alle indicazioni terapeutiche contenute nella determina. Ha ritenuto invece legittimo che AIFA, nell’ambito del potere di stabilire condizioni e limitazioni per la rimborsabilità dei medicinali a carico del SSN, subordinasse l’accesso ai farmaci a una diagnosi e alla prescrizione nell’ambito di équipe multidisciplinari e specialistiche dedicate, nonché prevedesse modalità di dispensazione diretta. Tali scelte rientrano nella competenza dell’AIFA e nella sua discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o palese erroneità; nel caso concreto il giudice ha ravvisato un’istruttoria approfondita, diretta a valutare il rischio per la salute pubblica e il rapporto beneficio/rischio. Ha invece ritenuto illegittimo che AIFA stabilisse indicazioni terapeutiche vincolanti, comprese posologia e soglie cliniche, perché la determinazione della terapia appropriata appartiene alla competenza e alla responsabilità del medico, in rapporto alla specificità del singolo paziente e alle evidenze scientifiche acquisite. Le linee guida e i protocolli hanno funzione orientativa e non possono trasformarsi in prescrizioni cogenti tali da comprimere l’autonomia professionale del medico e la personalizzazione della cura. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati in motivazione, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza e particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
diritto fondamentale dell’individuo alla salute
La tutela della salute e della dignità della persona impone che la cura sia personalizzata e non ridotta a un protocollo astratto e vincolante.
art. 3 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione ai principi di uguaglianza e non discriminazione; il giudice accoglie il ricorso su altro profilo, relativo alle indicazioni terapeutiche vincolanti.
art. 70, comma 3, l. n. 448/1998
La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere ... che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni ... possa essere affidata anche al medico di medicina generale.
La disposizione fonda il potere dell’autorità farmaceutica di stabilire condizioni e limitazioni per l’erogazione dei medicinali a carico del SSN, comprese condizioni riguardanti diagnosi, centri o medici specializzati e prescrizione.
art. 1, comma 4, d.l. n. 536/1996, conv. in l. n. 648/1996
Richiamato quale base normativa del regime di erogazione dei medicinali a carico del SSN e del potere di fissare condizioni di rimborsabilità.
art. 48 d.l. n. 269/2003
Richiamato dalle ricorrenti tra le norme asseritamente violate.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Richiamato da AIFA per sostenere che l’eventuale mancato confronto con soggetti esterni non avrebbe comunque determinato l’illegittimità del provvedimento.
art. 1, commi 2 e 3, l. n. 219/2017
La relazione di cura e fiducia e il diritto del paziente a essere informato sostengono la personalizzazione della terapia e la centralità del consenso informato.
art. 5 l. n. 24/2017
Richiamato in relazione alla funzione delle linee guida e delle buone pratiche, che orientano l’attività clinica senza eliminare la necessità di adattare la cura al caso concreto.
art. 33, comma 1, Cost.
Richiamato quale fondamento della libertà della scienza e dell’autonomia decisionale del medico.
art. 9, comma 1, Cost.
Richiamato quale ulteriore fondamento costituzionale della libertà della ricerca scientifica e dell’autonomia professionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Base del provvedimento di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- L’autorità competente a determinare la rimborsabilità dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale può stabilire condizioni e limitazioni relative alla diagnosi, alla prescrizione da parte di centri o medici specializzati e alle modalità di dispensazione, purché tali condizioni siano funzionali alla valutazione del rapporto beneficio/rischio e siano sorrette da adeguata istruttoria.
- Le scelte dell’autorità farmaceutica sulle modalità di accesso, prescrizione e dispensazione dei medicinali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, della palese erroneità o dell’inattendibilità della valutazione tecnico-scientifica.
- L’autorità amministrativa competente in materia di rimborsabilità dei farmaci non può sostituirsi al medico nella determinazione delle indicazioni terapeutiche concrete e dell’appropriatezza della cura, imponendo posologie o soglie cliniche rigide e vincolanti.
- Linee guida, protocolli e indicazioni tecnico-sanitarie hanno ordinariamente funzione orientativa e non possono comprimere l’autonomia e la responsabilità del medico, che deve individuare la terapia appropriata sulla base delle evidenze scientifiche e delle peculiarità del singolo paziente.
- La cura deve essere costruita in modo individualizzato nella relazione tra medico e paziente, tenendo conto del consenso informato, della dignità della persona, delle condizioni cliniche specifiche e del rapporto concreto tra benefici e rischi del trattamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1213/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1214/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1215/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1216/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1217/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1191/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →