Cassazione Penale, Ordinanza n. 05911/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dalla Corte d'appello a quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 401 del 1989, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso si fondava sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta non dovesse essere qualificata come abituale ai fini dell'esclusione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo corretto e complessivo sulla abitualità della condotta, evidenziando la natura organizzata dell'attività illecita, la predisposizione di un locale, strumenti hardware, conti gioco di comodo e la protrazione nel tempo delle condotte, desunta da numerose ricevute riferite a giocate effettuate in date diverse e in un arco temporale non isolato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 l. n. 401/1989
Norma incriminatrice posta a base della condanna; dalla sentenza emerge che la fattispecie riguarda attività illecita organizzata in materia di giochi/scommesse.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è esclusa quando il comportamento presenti carattere abituale; nel caso concreto la Corte ritiene integrata l'abitualità per la pluralità e reiterazione delle condotte e per l'organizzazione dell'attività illecita.
art. 131-bis, terzo comma, c.p.
La disposizione è richiamata per affermare che il beneficio non è applicabile in presenza di condotte plurime, abituali e reiterate.
art. 616 c.p.p.
Non è espressamente indicato nel testo, ma la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il fatto presenti carattere abituale, desumibile da una pluralità di condotte reiterate e da un'attività illecita organizzata.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può valorizzare elementi sintomatici dell'abitualità, quali predisposizione di mezzi e locali, uso di strumenti dedicati e protrazione dell'attività nel tempo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata se la sentenza di merito contiene una motivazione complessiva e coerente che descrive condotte plurime, abituali e reiterate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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