Sentenza n. 3553/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento In via principale: della determinazione dirigenziale assunta dalla Provincia di Pavia n. 1045 del 30.09.2022 avente ad oggetto “avviamento numerico riservato alle categorie protette ex art. 1 Legge 68/99 – Comune di Cava Manara – richiesta per n. 1 unità a tempo indeterminato, cat. B1 – ruolo collaboratore amministrativo – graduatorie” e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese di giudizio, dei compensi di difesa ed ogni consequenziale statuizione di legge. Con riserva di presentare motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, prendendo atto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente e dell'adesione della Provincia di Pavia. L'accordo delle parti sulla definizione del giudizio ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite. La sentenza dispone inoltre l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Atto impugnato: determinazione dirigenziale della Provincia di Pavia relativa all'avviamento numerico di una unità appartenente alle categorie protette presso il Comune di Cava Manara
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale n. 1045 del 30 settembre 2022, avente ad oggetto l'avviamento numerico riservato alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo di categoria B1 presso il Comune di Cava Manara. Deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, estendendo l'impugnazione agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, il 30 aprile 2026, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con adesione della Provincia di Pavia anche in ordine alle spese.
Norme richiamate
art. 1 l. 68/1999
avviamento numerico riservato alle categorie protette ex art. 1 Legge 68/99
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'avviamento numerico oggetto della determinazione impugnata; il giudice non ne svolge un'interpretazione di merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il giudice non ne esplicita ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente acquisita e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo.
- L'adesione della parte resistente alla rinuncia, compresa quella relativa alla regolazione delle spese, può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →