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Sentenza

Sentenza n. 43/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione d’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 9/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta del 9 settembre 2025 di un appuntamento presso la competente sede diplomatica di Islamabad, necessario alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio.

La decisione

Nelle more del giudizio, la sede diplomatica italiana di Islamabad ha convocato la ricorrente per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio. La ricorrente ha preso atto dell'avvio del procedimento amministrativo. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso alla ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, in ragione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta che avvia il procedimento richiesto dal privato e soddisfa l'interesse azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta attività amministrativa satisfattiva, le spese possono essere compensate; il giudice può tuttavia disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente, ove versato, valutando il comportamento dell'amministrazione e la ragionevolezza del termine con cui essa ha provveduto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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