Sentenza n. 1412/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1739 del 4 ottobre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1739 del 4 ottobre 2024. Nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo giudiziale. Con memoria del 2 luglio 2026, la ricorrente ha riferito l’avvenuta ottemperanza. Non risultano esposti ulteriori motivi di censura o contestazioni in ordine alla completezza dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il pagamento effettuato dall’amministrazione pienamente satisfattivo rispetto al giudicato azionato. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La condanna è stata fondata sulla soccombenza virtuale: l’amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessario il giudizio. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere, conseguente all’integrale soddisfacimento della pretesa nelle more del giudizio, non esclude la decisione sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente al giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque regolare le spese processuali valutando virtualmente quale parte sarebbe risultata soccombente sulla domanda originaria.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica, secondo il principio della soccombenza virtuale, la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
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