Cassazione Civile, Ordinanza n. 22992/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un atto di contestazione con il quale l'Amministrazione finanziaria gli aveva recuperato a tassazione somme ritenute dovute dalla società di capitali di cui si assumeva fosse amministratore di fatto, per IRPEF, IVA e IRAP relative agli anni 2000-2001, oltre sanzioni e interessi. La pretesa derivava da un PVC della Guardia di Finanza che riteneva soggettivamente inesistente una compravendita immobiliare riferita all'acquisto di un complesso da altra società. Il giudizio di primo grado era stato sfavorevole al contribuente; in appello la CTR aveva dichiarato in dispositivo l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione. In cassazione il contribuente deduceva sei motivi: 1) difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; 2) erronea applicazione dell'art. 2639 c.c. sulla qualifica di amministratore di fatto, ritenuta senza i requisiti di esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici; 3) illegittima valorizzazione, come prova fidefaciente, delle dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza, anche se poi ritrattate, in relazione all'art. 2700 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4) illegittimità dell'atto impositivo motivato per relationem al PVC e violazione dello Statuto del contribuente, dell'art. 24 Cost. e dei d.P.R. n. 602/1973 e n. 600/1973; 5) violazione del giudicato esterno, richiamando precedenti pronunce su annualità diverse e un precedente annullamento per carenza di motivazione; 6) violazione dell'art. 100 c.p.c. per la contraddizione tra l'affermazione della qualità di amministratore di fatto e la declaratoria di inammissibilità per carenza di legittimazione. L'Agenzia proponeva anche ricorso incidentale, censurando ex art. 112 c.p.c. la CTR per aver dichiarato l'inammissibilità invece del rigetto, sostenendo che il difetto di legittimazione attiva non era stato tema del giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale limitatamente al primo e al sesto motivo, reputandoli fondati perché la sentenza della CTR era sostanzialmente priva di una motivazione intellegibile e presentava un contrasto irriducibile: da un lato attribuiva al contribuente la qualità di vero titolare delle operazioni immobiliari tramite interposizioni fittizie, dall'altro negava la legittimazione ad impugnare l'atto che lo colpiva proprio in quanto amministratore di fatto. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Agenzia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato sia dal contribuente sia dall'Agenzia; la Corte non decide nel merito della censura, perché ritiene assorbiti i motivi e ravvisa comunque un vizio motivazionale della sentenza impugnata.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate per l'uso delle prove raccolte; non viene scrutinato autonomamente perché i motivi sono assorbiti.
art. 116 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; non viene esaminato nel merito per assorbimento.
art. 2639 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione della qualità di amministratore di fatto; il motivo non è deciso nel merito perché assorbito.
art. 2700 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare il valore probatorio attribuito alle dichiarazioni rese a terzi; non esaminato nel merito.
art. 100 c.p.c.
La Corte valorizza la contraddizione tra riconoscimento della qualità sostanziale del contribuente e negazione della sua legittimazione ad agire, come indice del vizio della decisione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione dell'atto e sul diritto di difesa; non esaminato nel merito.
d.P.R. n. 602/1973
Citato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'atto impositivo per relationem; non vi è una specifica statuizione di merito su tale profilo.
d.P.R. n. 600/1973
Citato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'atto impositivo; non vi è una specifica statuizione di merito su tale profilo.
Massime di principio
- Una sentenza di merito è cassabile quando la motivazione è solo apparente, incomprensibile o non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Sussiste vizio della decisione quando la motivazione contiene affermazioni tra loro irriducibilmente contrastanti su un punto decisivo della controversia.
- Se il giudice di merito afferma, da un lato, la sostanziale titolarità o gestione di fatto del rapporto e, dall'altro, nega la legittimazione ad impugnare l'atto che da quella qualità deriva, la decisione risulta internamente incoerente e va cassata.
- Quando il vizio di motivazione della sentenza impugnata è accolto su questioni dirimenti, restano assorbite le ulteriori censure e l'eventuale ricorso incidentale collegato.
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