Sentenza n. 3794/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sede di Catanzaro, che aveva annullato il provvedimento di decadenza da una concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al resistente (società concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria disponeva di una licenza quadriennale per l'utilizzo di un'area demaniale marittima nel porto di Vibo Valentia Marina, destinata al mantenimento di un cantiere navale. L'Autorità di sistema portuale aveva dichiarato la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. f), cod. nav., contestando irregolarità ambientali consistenti nel superamento dei limiti relativi a cadmio, piombo e idrocarburi pesanti, il mancato adempimento dell'obbligo di bonifica e, in via marginale, un precedente infortunio verificatosi nell'area. Il TAR aveva annullato la decadenza ritenendo erronea l'applicazione dei valori soglia previsti per siti a uso verde pubblico, privato e residenziale, anziché quelli per siti a uso commerciale e industriale, e rilevando altresì la mancata dimostrazione della riconducibilità dell'inquinamento all'attività della concessionaria. Le amministrazioni hanno appellato la sentenza deducendo, anzitutto, la sopravvenuta carenza di interesse della società, poiché la concessione era comunque scaduta il 31 dicembre 2024. Nel merito hanno sostenuto che la destinazione dell'area prevista dal piano regolatore portuale, relativa a riparazione, manutenzione, trasformazione, allestimento navale e rimessaggio, non sarebbe riconducibile all'uso commerciale e industriale della colonna B della tabella ambientale, con conseguente applicabilità dei più restrittivi valori della colonna A. Hanno inoltre dedotto che l'Autorità portuale non sarebbe vincolata dall'esito favorevole del procedimento penale relativo ai medesimi fatti e hanno richiamato gli esiti dei campionamenti svolti nel procedimento per una concessione suppletiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di improcedibilità. La manifestazione dell'interesse risarcitorio da parte della società conserva infatti l'interesse alla decisione sull'illegittimità dell'atto, impedendo la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo il principio richiamato dell'Adunanza plenaria n. 8 del 2022. Nel merito, il Collegio ha confermato la sentenza del TAR, ritenendo illogica l'applicazione dei valori soglia previsti per aree residenziali e a verde pubblico o privato a un'area destinata a un'attività produttiva di cantieristica navale. Ha precisato che la tabella del codice dell'ambiente deve essere riferita all'uso effettivo dell'area, purché regolarmente assentito dalla competente amministrazione e quindi legittimo. La destinazione a riparazione, manutenzione, trasformazione, allestimento navale e rimessaggio colloca l'area nell'ambito industriale o commerciale, secondo la dicotomia prevista dalla tabella, e rende applicabili i relativi valori soglia. L'appello è stato pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le amministrazioni appellanti sono state condannate in solido al pagamento delle spese di causa, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, lett. f), cod. nav.
La disposizione è stata posta a fondamento della decadenza dalla concessione demaniale marittima per le irregolarità contestate alla concessionaria.
Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, d.lgs. 152/2006
I valori soglia di contaminazione devono essere individuati in base all'uso effettivo, legittimamente assentito, dell'area. Per un'area destinata alla cantieristica navale sono applicabili i parametri relativi ai siti a uso commerciale e industriale, non quelli relativi a siti a uso verde pubblico, privato e residenziale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta scadenza della concessione non determina l'improcedibilità quando il ricorrente conserva un interesse risarcitorio alla decisione sull'illegittimità dell'atto impugnato.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del procuratore della società appellata dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nella determinazione dei valori soglia di contaminazione previsti dalla tabella dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del d.lgs. 152/2006, la destinazione rilevante è l'uso effettivo dell'area, purché regolarmente assentito dalla competente autorità amministrativa e quindi legittimo.
- È illogico applicare a un'area destinata a un'attività produttiva di cantieristica navale i valori soglia stabiliti per siti a uso verde pubblico, privato e residenziale; l'attività di riparazione, manutenzione, trasformazione, allestimento navale e rimessaggio rientra, ai fini della tabella ambientale, nell'ambito industriale o commerciale.
- La sopravvenuta scadenza del titolo concessorio non rende improcedibile l'impugnazione dell'atto di decadenza quando il ricorrente manifesta un interesse risarcitorio alla definizione della controversia, poiché tale interesse mantiene attuale la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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