Ordinanza n. 97/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Protocollo Par. 0021223 del 04.11.2025” nonché del sottostante provvedimento “Accertamento di Conformità oneroso per Variazioni dal Permesso n. 6326.2004 nota di protocollo n. 0002243 del 02.02.2018, Pratica n. 7386; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente alla posizione giuridica della ricorrente; condanna del Comune di Manciano resistente e provvedere in conformità alle richieste del ricorrente ai sensi degli artt. 30 e art. 34, co. 1, lett. c) ed e) c.p.a.; in via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suddette istanze demolitorie e conformative, azione di condanna, previo accertamento della illegittimità dell’attività amministrativa esercitata dal Comune di Manciano nell’ambito della presente dialettica procedimentale, al risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente a causa ed in conseguenza della suddetta attività amministrativa illegittima, ai sensi degli artt. 30 e 34, co. 1, lett. c) c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 4 novembre 2025 e sottostante accertamento di conformità oneroso per variazioni rispetto a un permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Manciano del 4 novembre 2025 e il sottostante accertamento di conformità oneroso relativo a variazioni rispetto a un permesso del 2004, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre proposto domande di condanna e conformative e, in via subordinata, ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'attività amministrativa illegittima. Nel giudizio si è costituita anche una parte privata controinteressata. Le parti resistenti hanno formulato eccezioni di ricevibilità e ammissibilità, riservate dal Collegio alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo mancante il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato è stato qualificato come eminentemente patrimoniale e, quindi, suscettibile di ristoro per equivalente qualora il ricorso fosse eventualmente accolto nel merito. Il Collegio ha precisato che le eccezioni di ricevibilità e ammissibilità sarebbero state esaminate approfonditamente nella sede di merito, senza definirle nella fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti; il TAR ha escluso il periculum in mora necessario per concedere la sospensione.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per le domande risarcitorie, non deciso nella fase cautelare.
art. 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per le domande di condanna e conformative, non esaminate nel merito in questa fase.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio allegato è esclusivamente o prevalentemente patrimoniale e risulta suscettibile di integrale ristoro per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- Le eccezioni di ricevibilità e ammissibilità possono essere riservate alla fase di merito quando non risultino decisive per la definizione della domanda cautelare.
- La compensazione delle spese della fase cautelare è giustificata dalla sussistenza di giusti motivi, anche quando la domanda cautelare venga respinta.
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