Cassazione Civile, Ordinanza n. 11635/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito del provvedimento impugnato munito di relata di notifica, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fossero spese, in difetto di attività difensiva dell'Amministrazione intimata, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero, nato in Ecuador, ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di Pace di Catania che aveva confermato un decreto di espulsione prefettizio emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. a), del d.lgs. 286/1998, per asserita pericolosità sociale. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi, ma dalla decisione non emergono il contenuto specifico dei motivi. La Corte ha tuttavia rilevato in via preliminare che non era stata depositata la copia autentica del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la mancanza risultava anche dal fascicolo telematico. Per tale ragione è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. 286/1998
Richiamato come base del decreto di espulsione confermato dal giudice di pace, per ragioni di pericolosità sociale.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione, insieme al ricorso per cassazione, della copia autentica del provvedimento impugnato munita di relata di notifica comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di declaratoria di improcedibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la produzione della copia autentica del provvedimento impugnato munita della relata di notificazione è un adempimento essenziale; la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità può essere rilevata quando la mancanza del documento essenziale risulti dagli atti o dal fascicolo telematico.
- Quando l'Amministrazione intimata non svolge difese, la Corte può compensare integralmente le spese o disporre che non vi sia pronuncia sulle spese.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso può comportare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti di legge.
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