Cassazione Civile, Sentenza n. 6027/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia relativa alla costituzione coattiva di una servitù di passaggio per fondi interclusi. Le censure principali sono: (1) la Corte d'Appello ha modificato il tracciato e l'oggetto della servitù deciso in primo grado e richiesto dagli originari attori (riducendone la larghezza da 5 a 3 metri e definendola come servitù agricola per il passaggio di mezzi agricoli di medie dimensioni), violando l'art.112 c.p.c. e decidendo oltre le domande proposte; (2) la Corte ha dato prevalenza allo stato attuale "incolto" dei fondi e alle conclusioni del CTU, invece di considerare la destinazione urbanistica edificatoria dei fondi dominanti, determinando una servitù incongruente rispetto all'utilità futura prospettata dagli attori; (3) si contestano violazioni e falsa applicazione degli artt.1027,1028,1029,1051 c.c. e delle norme procedurali (art.360 c.p.c., artt.115-116 c.p.c., art.132 c.p.c.); (4) i ricorrenti Giordano e Sarto impugnano il rigetto della domanda di risarcimento danni: la corte d'appello ha ritenuto legittima la chiamata in garanzia ai sensi dell'art.1485 c.c., mentre i ricorrenti sostengono che l'evizione limitativa (art.1489 c.c.) non è invocabile perché la servitù non preesisteva alla vendita e dunque non poteva costituire causa di evizione imputabile al venditore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali: ha ritenuto fondati il primo motivo di Daniela Galeno Vecellio e il quarto motivo di Augusto Vecellio Taiarezze (violazione dell'art.112 c.p.c. per decisione oltre il chiesto) e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi dei due ricorsi. Quanto alla chiamata in garanzia, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di Giordano e Sarto e ha accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina sull'evizione (art.1489 e correlati) non è applicabile quando la servitù oggetto di causa può essere costituita successivamente alla vendita e non sia preesistente al contratto: la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere applicabile l'evizione limitativa. Per le censure accolte la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese; alcuni motivi sono stati dichiarati assorbiti. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omesso esame di fatti decisivi (art.360, n.5) deve riguardare fatti concreti in senso storico-naturalistico e non mere questioni o argomentazioni.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Impedisce al giudice di decidere oltre le domande delle parti; la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia violato tale principio modificando il tracciato e l'utilità della servitù rispetto a quanto chiesto.
art. 360 c.p.c. (n.3 e n.5, primo comma)
Strumento di censura in Cassazione: n.3 per vizio di motivazione/falsa applicazione di norme; n.5 per omesso esame di fatti decisivi. La Corte precisa che l'omesso esame riguarda fatti concreti e non argomentazioni.
artt. 1027, 1028, 1029 c.c.
Norme sul diritto di servitù e sulla sua costituzione: richiamate dai ricorrenti per contestare la corretta individuazione del tracciato e dell'utilità della servitù in relazione alla destinazione edificatoria del fondo dominante.
art. 1051 c.c.
Prevede la costituzione coattiva di servitù; la Corte richiama che la servitù coattiva deve assicurare l'utilità futura prevista dalla domanda e non essere determinata solo dallo stato attuale del fondo servente.
artt. 115, 116 c.p.c.
Norme processuali richiamate in relazione all'istruzione e valutazione delle prove e dei mezzi istruttori (CTU): utilizzate dai ricorrenti per censurare l'eccessiva adesione della Corte d'Appello alla consulenza tecnica rispetto alle domande.
art. 132 c.p.c.
Richiede motivazione congrua e non contraddittoria; invocata per denunciare motivazione apparente e contraddittoria della sentenza di appello.
artt. 1480, 1483, 1484, 1485, 1489 c.c.
Norme sulla garanzia per evizione e sulle sue forme (totale, parziale, limitativa) e sulla chiamata in garanzia: la Corte ha chiarito che l'evizione limitativa (art.1489) presuppone che l'onere o diritto gravante sul bene sia esistente e non dichiarato al momento della vendita; non è applicabile se la servitù viene costituita successivamente alla vendita.
art. 1494 c.c.
Norma sui vizi della cosa venduta (richiamata per distinzione): la Corte sottolinea che la ripartizione tra vizi e garanzia per evizione è distinta e che l'azione per servitù successiva non rientra nella disciplina dei vizi.
Massime di principio
- Il giudice non può determinare in sentenza un provvedimento che modifichi sostanzialmente l'oggetto e l'utilità della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti (divieto di decidere oltre le domande ex art.112 c.p.c.).
- Nelle azioni di costituzione coattiva di servitù per fondi interclusi, la valutazione del giudice deve tener conto dell'utilità futura prospettata dagli attori (es. destinazione edificatoria) e non solo dello stato attuale del fondo servente (es. incolto).
- La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è elemento di prova che va valutato, ma non può supplire alla mancanza di congruenza tra la soluzione tecnica individuata e l'utilità o la domanda originaria delle parti; il giudice deve motivare adeguatamente ogni discostamento dalla domanda.
- La garanzia per evizione (anche nella forma limitativa) richiede che l'onere o il diritto sul bene preesista alla vendita e non sia stato conosciuto dall'acquirente; non è applicabile quando la servitù può essere costituita successivamente alla vendita tramite l'azione ex art.1051 c.c.
- La censura per 'omesso esame' in Cassazione (art.360, n.5 c.p.c.) concerne fatti concreti e determinati in senso storico-naturalistico, non semplici questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
- In caso di vizio della decisione di appello (decisione oltre le domande o errata applicazione della normativa), la Cassazione può cassare e rinviare la causa alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame.
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