Cassazione Penale, Ordinanza n. 12082/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena nei confronti di una imputata ritenuta responsabile del delitto di dichiarazione fraudolenta ex art. 4 d.lgs. 74/2000. In cassazione la difesa deduceva il vizio di motivazione e la nullità del capo di imputazione per indeterminatezza: secondo la ricorrente, l’imputazione non avrebbe specificato in modo adeguato il ruolo effettivamente svolto dall’imputata, la tipologia degli atti ascritti, il periodo temporale di registrazione nei libri contabili, né le giornate e gli orari degli episodi, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una critica generica e apodittica alla motivazione della sentenza di appello, la quale aveva già affrontato la questione dell’indeterminatezza del capo di imputazione con argomentazione congrua, non illogica e fondata sulle risultanze dibattimentali. In particolare, è stato valorizzato che la qualità dell’imputata come legale rappresentante della società era indicata nel capo di imputazione in modo sufficiente, e che gli elementi passivi fittizi contestati erano comunque agevolmente desumibili dagli atti disponibili alla difesa, in quanto riferiti alle fatture emesse da una specifica società e coincidenti con gli unici elementi passivi indicati in dichiarazione IVA. Conseguentemente, il capo di imputazione è stato ritenuto adeguato a consentire l’esercizio del diritto di difesa. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Viene richiamato quale norma incriminatrice del delitto per cui l’imputata era stata condannata in primo e secondo grado; la Corte non entra nel merito della fattispecie, limitandosi a rilevare che l’imputazione era sufficientemente determinata rispetto alla condotta contestata.
Massime di principio
- La censura di indeterminatezza del capo di imputazione non è ammissibile quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo congruo e non manifestamente illogico sulla sufficiente specificità dell’addebito, sulla base degli atti e delle risultanze dibattimentali.
- Ai fini del diritto di difesa, il capo di imputazione è adeguato quando consenta all’imputato di comprendere con sufficiente precisione la condotta contestata, anche se alcuni dettagli materiali possono essere ricavabili dagli atti a disposizione della difesa.
- In sede di legittimità non è sufficiente opporre una diversa lettura generica e apodittica delle risultanze processuali per ottenere il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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