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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. uscita n. 0022345 del 13.2.2026 Prefettura Ancona - affari sociali (all.1) con il quale veniva decretata l'inammissibilità della richiesta di accoglienza per insussistenza delle condizioni previste dal D.lgs. n. 142/2015 per ammettere in accoglienza il migrante GAZAALI Mahamad Abubakar e di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità della richiesta di accoglienza per ritenuta insussistenza delle condizioni previste dal d.lgs. n. 142/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di accoglienza, deducendo l'erronea applicazione del comma 2-bis dell'art. 1 del d.lgs. n. 142/2015. Il ricorrente era transitato in Italia nel 2017, aveva poi raggiunto la Germania, dove la domanda di protezione internazionale era stata respinta, ed era rientrato in Italia alla fine del 2024, presentandovi una nuova domanda di protezione internazionale. Il Ministero dell'Interno aveva riconosciuto la competenza italiana a esaminare tale domanda. La censura cautelarmente esaminata riguarda, da un lato, l'individuazione della data di ingresso rilevante ai fini del termine previsto dalla norma nazionale e, dall'altro, la compatibilità dell'automatica preclusione all'accoglienza con la normativa europea, che non sembrerebbe imporre un termine perentorio oltre il quale l'accesso alle misure di accoglienza sia integralmente escluso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha rilevato che il comma 2-bis dell'art. 1 del d.lgs. n. 142/2015 è stato introdotto dall'art. 15-quinquies, comma 2, lettera a), del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, e non era quindi vigente nel 2017. In via prima facie, ha ritenuto condivisibile che la data di ingresso da considerare fosse quella del 9 dicembre 2024, rispetto alla quale il termine previsto dalla disposizione sarebbe rispettato. Il TAR ha inoltre ritenuto condivisibili le argomentazioni del TAR Veneto n. 971/2026 secondo cui la normativa europea non prevede una preclusione assoluta alle misure di accoglienza per la tardiva presentazione della domanda, consentendo eventualmente una riduzione delle misure in assenza di giustificato motivo. La disciplina nazionale, introducendo un automatismo non graduabile e non superabile neppure mediante la valutazione della vulnerabilità, potrebbe porsi in contrasto con l'obbligo europeo di garantire comunque un tenore di vita dignitoso. È stato quindi disposto l'immediato inserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza nelle more della decisione di merito, essendo ancora pendente il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Il merito è stato fissato per il 25 marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l'accoglimento della domanda di sospensione e per l'adozione della misura interinale.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    La disposizione, applicata nel provvedimento impugnato, prevede un termine rilevante per l'accesso all'accoglienza. Il TAR ha ritenuto prima facie che il termine fosse rispettato considerando il nuovo ingresso in Italia del 9 dicembre 2024 e ha dubitato della compatibilità europea dell'automatismo preclusivo assoluto.

  • art. 15-quinquies, comma 2, lettera a), d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 1 del d.lgs. n. 142/2015; la disposizione non era vigente nel 2017.

  • legge 9 dicembre 2024, n. 187

    Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 145/2024 contenente la disposizione introduttiva del comma 2-bis.

  • direttiva 2013/33/UE

    la normativa europea non preveda una preclusione assoluta all’accesso alle misure di accoglienza ... limitandosi a consentire una riduzione delle misure in parola ...; ... impone di salvaguardare in ogni caso quel «tenore di vita dignitoso»

    La normativa europea è interpretata nel senso che la tardiva formalizzazione della domanda può giustificare una riduzione delle misure, ma non una loro esclusione automatica e assoluta, dovendo essere comunque garantito un tenore di vita dignitoso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione di una disciplina introdotta successivamente, il termine per accedere alle misure di accoglienza non può essere fatto decorrere da un ingresso nel territorio nazionale avvenuto prima dell'entrata in vigore della disciplina stessa; in presenza di un nuovo ingresso e di una nuova domanda di protezione internazionale, rileva prima facie il nuovo ingresso riconducibile alla domanda esaminata dallo Stato italiano.
  • La normativa europea sulle condizioni di accoglienza non sembra consentire una preclusione assoluta e automatica all'accesso alle misure di accoglienza per la presentazione tardiva della domanda di protezione internazionale: l'eventuale ritardo può giustificare una riduzione delle misure, ma non la negazione radicale del sostegno necessario a garantire un tenore di vita dignitoso.
  • Una disciplina nazionale che escluda automaticamente l'accoglienza per il superamento di un termine, senza consentire la considerazione effettiva delle circostanze del caso concreto, senza graduare le misure e senza attribuire rilievo risolutivo alla vulnerabilità del richiedente, può risultare incompatibile con gli obblighi derivanti dalla direttiva 2013/33/UE.
  • Nelle more della definizione della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano seri dubbi sulla legittimità del diniego di accoglienza e sia ancora pendente il procedimento per il riconoscimento della protezione, il giudice amministrativo può disporre in sede cautelare l'immediato inserimento del richiedente nel sistema di accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezza

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