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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18840/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato il rigetto della loro opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di residui importi dovuti in relazione a un mutuo chirografario e a due mutui fondiari. In primo grado l'opposizione era stata respinta; in appello essi deducevano, quanto ai mutui fondiari, l'indeterminabilità del costo del finanziamento, l'erronea indicazione dell'ISC, l'usurarietà degli interessi moratori e la presenza di interessi anatocistici asseritamente implicita nel piano di ammortamento alla francese, nonché, quanto alle garanzie fideiussorie, la loro inefficacia perché prestate in relazione a condizioni usurarie. Nel giudizio di legittimità il ricorso era articolato in quattro motivi, ma prima della decisione i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia non era stata accettata dalla controricorrente, ha condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario, esborsi e accessori. Ha inoltre escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia, osservando che tale conseguenza opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    in assenza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, le spese del giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito della memoria della controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato, perché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta, determina l'estinzione del giudizio.
  • In mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione non comporta il raddoppio del contributo unificato, poiché tale conseguenza è prevista solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiPrescrizioneNullità

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