Cassazione Civile, Ordinanza n. 17866/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite nasceva da un'intimazione di pagamento per euro 270.041,79, relativa a Irpef, Irap e Iva per l'anno 2009, emessa a seguito di un avviso di accertamento che il contribuente assumeva non regolarmente notificato. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 140 c.p.c., anche in relazione all'art. 2700 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento pur in assenza, nella relata, dell'attestazione del deposito in casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione; inoltre si contestava che una successiva attestazione contenuta nell'avviso di deposito potesse sanare tale omissione, e che la sola busta della raccomandata informativa, tornata per compiuta giacenza, bastasse a provare il perfezionamento della notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., gli adempimenti prescritti devono risultare dalla relazione di notificazione e, per il perfezionamento della notifica verso il destinatario, occorre la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa. Ha quindi escluso che l'omessa attestazione nella relata del deposito e dell'affissione potesse essere sanata da un successivo documento e ha ritenuto insufficiente la sola busta della raccomandata. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'intimazione di pagamento. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità tra contribuente e agente della riscossione sono state compensate; l'Agenzia delle entrate è stata invece condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta per violazione di legge processuale e sostanziale.
art. 148 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 140 c.p.c. per contestare la ritualità della notificazione.
art. 140 c.p.c.
La notificazione per irreperibilità relativa richiede deposito dell'atto in casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa; ai fini della prova del perfezionamento verso il destinatario è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata della relata copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti in sua presenza o da lui compiuti, non gli adempimenti postali successivi non direttamente osservati.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
art. 48 disp. att. c.p.c.
Le indicazioni ivi previste devono risultare nell'avviso informativo destinato alla raccomandata.
Massime di principio
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c., gli adempimenti del deposito in casa comunale e dell'affissione dell'avviso devono risultare dalla relata di notificazione, che fa fede fino a querela di falso solo per i fatti compiuti o attestati dal pubblico ufficiale in sua presenza.
- La sola indicazione della spedizione della raccomandata informativa o la produzione della relativa busta non sono sufficienti a dimostrare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario: occorre l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza.
- L'attestazione successiva del messo notificatore non può sanare l'omessa indicazione, nella relata, delle formalità essenziali previste dall'art. 140 c.p.c., quando tali formalità non risultino documentate nei modi richiesti.
- In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del completamento del procedimento notificatorio deve riguardare l'effettiva giunta della raccomandata nella sfera di conoscibilità del destinatario, non la sola consegna all'ufficio postale.
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