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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17283/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 relativo al beneficio dell'abitazione principale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello il Comune aveva visto confermata la decisione sfavorevole. In cassazione il Comune ha proposto tre motivi sostanzialmente unificabili, deducendo la violazione dell'art. 13, commi 1, 2 e 12-ter, del d.l. 201/2011 e dell'art. 14 delle preleggi, sostenendo che l'esenzione prima casa non spettasse perché i coniugi non avevano entrambi residenza e dimora abituale nell'immobile agevolato: la contribuente aveva contratto matrimonio nel corso dell'anno d'imposta e risultava residente in altro Comune. La Corte ha però rilevato che la questione era stata superata dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha dichiarato illegittima la previsione che subordinava l'abitazione principale alla dimora e residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, e ha richiamato il principio per cui il beneficio spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, anche se il coniuge abbia residenza in diverso comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondati i motivi perché, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 e del successivo orientamento di legittimità, l'esenzione IMU per abitazione principale non richiede la residenza e la dimora abituale dell'intero nucleo familiare, ma solo del possessore dell'immobile. La contribuente conservava quindi il diritto al beneficio, come già affermato dai giudici di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 1, 2 e 12-ter, d.l. 201/2011

    art. 13, commi 1, 2 e 12-ter

    La disciplina dell'IMU sull'abitazione principale, nella parte che collegava l'agevolazione alla dimora e residenza del nucleo familiare, non poteva più essere applicata nel senso originario dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 14 delle preleggi

    Richiamato dal ricorrente come parametro interpretativo, ma non ritenuto decisivo rispetto alla sopravvenuta pronuncia costituzionale.

  • artt. 3, 31 e 53 Cost.

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma IMU perché irragionevolmente discriminatoria, in contrasto con la tutela della famiglia e con la natura di imposta reale dell'IMU.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3

    Il ricorso era formalmente fondato sulla violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di esenzione IMU per abitazione principale, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 201/2011, il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale va verificato in capo al solo possessore dell'immobile, non all'intero nucleo familiare.
  • Il fatto che il coniuge del possessore abbia residenza anagrafica in un comune diverso non esclude, di per sé, il diritto all'esenzione per l'immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
  • Quando una norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in senso incompatibile con la tesi difensiva del ricorrente, il ricorso per cassazione fondato sulla precedente formulazione normativa deve essere respinto.
  • L'IMU conserva natura di imposta reale; pertanto, l'aggancio del beneficio a elementi riferiti allo status personale o familiare del contribuente richiede una specifica e ragionevole giustificazione, altrimenti risulta irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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