Sentenza n. 852/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 14 novembre 2024 n. 1135.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 14 novembre 2024 n. 1135, relativa all'attribuzione della carta del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di 2.500 euro. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito della somma corrispondente alle annualità riconosciute. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertata la protrazione dell'inottemperanza. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio costituisce presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni successivo ritardo nell'esecuzione del giudicato.
D.P.C.M. 28 ottobre 2016
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Disciplina le modalità di attribuzione e utilizzo della carta del docente riconosciuta dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta nei confronti di un'amministrazione statale quando, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione non abbia dato esecuzione a una pronuncia del giudice ordinario recante un obbligo puntuale di prestazione.
- In sede di ottemperanza, quando l'inottemperanza dell'amministrazione risulta persistente, il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine successivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta, su richiesta della parte, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice e cessazione al momento dell'esecuzione o dell'insediamento del commissario ad acta.
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