Cassazione Penale, Sentenza n. 10748/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona (17/01/2022) che aveva applicato la pena di 2 anni di reclusione e € 5.334,00 di multa con concessione della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore generale ha sostenuto che la sospensione condizionale era stata concessa in violazione dell'art. 163, comma 1, cod. pen., poiché la pena complessivamente concordata superava i limiti previsti dalla norma, rendendo illegale la statuizione sulla sospensione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'accordo tra le parti prevedeva la sospensione condizionale di una pena superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (e che, pur essendo l'imputato minorenne rispetto al ventuno anni non era applicabile alcun ampliamento dei limiti). Richiamando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (Savin), ha concluso che, quando l'illegalità investe una componente dell'accordo, l'intero accordo deve essere annullato. Ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per gli ulteriori provvedimenti
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando la pena inflitta supera i limiti previsti dall'art. 163, comma 1; nel caso di specie la pena concordata eccedeva tali limiti, dunque la concessione della sospensione è illegittima. L'eventuale disciplina più favorevole per gli imputati di età inferiore a 21 anni non era applicabile nel caso concreto
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena su accordo tra le parti (patteggiamento) è disciplinata dall'art. 444; se l'illegalità investe una componente dell'accordo, l'intero accordo va annullato, con la conseguenza che la sentenza basata su tale accordo deve essere annullata
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
I limiti alla proposizione del ricorso per cassazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, non operano quando l'illegittimità riguardi una statuizione esterna all'accordo; nel caso in esame, invece, l'illegalità investiva una componente dell'accordo, determinando l'annullamento dell'intero accordo
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
Pena base per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anni quattro di reclusione e € 12.000,00 di multa, ridotto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni tre di reclusione e € 8.000,00 di multa, ridotta per il rito ad anni due di reclusione e € 5.334,00 di multa. Pena sospesa
La sentenza nasce da un accordo sul trattamento sanzionatorio per il reato disciplinato dall'art. 73 comma 4 del DPR 309/1990; tale accordo prevedeva, però, una sospensione condizionale incompatibile con i limiti di legge di cui all'art. 163 cod. pen.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - "Savin"; Sez. 3, n. 30621 del 08/06/2022; Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021)
Richiamati i precedenti, le Sezioni Unite hanno stabilito che se l'illegalità investe una componente essenziale dell'accordo sul patteggiamento l'annullamento deve essere esteso all'intero accordo; se invece la statuizione illegittima è esterna all'accordo, l'annullamento può limitarsi alla sola statuizione illegittima senza travolgere l'intero dispositivo
Massime di principio
- Prima di omologare un patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve verificare la piena legalità del trattamento sanzionatorio: una componente illegittima del patteggiamento invalida l'intero accordo
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa oltre i limiti previsti dall'art. 163 c.p.; se l'accordo prevede la sospensione in violazione di tali limiti, la statuizione è illegittima
- Quando l'illegalità riguarda una componente essenziale dell'accordo, la Cassazione tende ad annullare senza rinvio l'intero provvedimento che ha omologato l'accordo (Sezioni Unite Savin); se l'illegalità è esterna all'accordo, può essere annullata solo la parte illegittima
- Nei patteggiamenti occorre prestare attenzione alle regole speciali per le età particolari (es. minori di 21 anni) che possono comportare limiti diversi alla sospensione, ma tali deroghe vanno applicate solo se risultano concretamente operative nel caso
- La Procura generale può proporre ricorso per cassazione volto a far valere l'illegittimità di una concessione di benefici sanzionatori (anche parzialmente), e il risultato può essere l'annullamento con trasmissione degli atti per i provvedimenti conseguenti
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