Cassazione Civile, Ordinanza n. 21994/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni da tardiva e incompleta attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, individuando il dies a quo della prescrizione decennale nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11. In cassazione, il primo gruppo di ricorrenti ha denunciato violazione di norme interne, europee e convenzionali sostenendo che la L. n. 370 del 1999 non potesse segnare né il momento di maturazione del danno né quello di decorrenza della prescrizione, e che il termine avrebbe potuto decorrere solo quando si fossero chiariti i profili controversi su giurisdizione, natura dell’azione, soggetto passivo e compatibilità con il diritto UE; è stata anche chiesta una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il secondo ricorrente ha proposto tre censure: una sulla decorrenza della prescrizione in assenza di certezza su credito e debitore, una sul dies a quo collegato alla risposta ministeriale a una diffida, e una sulla erroneità dell’individuazione del 29 ottobre 1999 come data di decorrenza fondata su una presunzione. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il diritto al risarcimento per l’omesso recepimento delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999; ha inoltre escluso che le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva possano incidere sulla decorrenza della prescrizione, e ha reputato manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ne ha dichiarato l’inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha applicato la condanna per პასუხისმგabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sulla stabilità dell’orientamento nomofilattico secondo cui, per le pretese risarcitorie dei medici specializzandi derivanti dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11. La Corte ha anche precisato che eventuali dubbi su giurisdizione o individuazione del debitore non impediscono il decorso della prescrizione e che non vi era ragione di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è il parametro invocato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge nei vari motivi di ricorso.
art. 360-bis c.p.c.
la Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi, in presenza di orientamento di legittimità consolidato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è negato perché la questione è ritenuta manifestamente infondata e non sussiste un dubbio interpretativo rilevante.
art. 96, comma 3, c.p.c.
viene ravvisata la responsabilità aggravata per la proposizione di ricorsi su questione già chiaramente risolta dalla giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
la sua entrata in vigore segna, secondo la consolidata giurisprudenza, il dies a quo della prescrizione decennale della pretesa risarcitoria.
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
è richiamato come testo di parziale attuazione delle direttive comunitarie sui medici specializzandi.
art. 2934 c.c.
è richiamato dai ricorrenti per contestare la prescrizione del diritto.
art. 2935 c.c.
è richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prescrizione non potesse decorrere prima della piena esigibilità del credito.
art. 2938 c.c.
è richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze sulla prescrizione.
art. 2946 c.c.
è invocato da uno dei ricorrenti per sostenere la durata decennale della prescrizione e contestarne il dies a quo.
art. 2936 c.c.
è richiamato nel terzo motivo del ricorso di uno dei medici, in relazione alla decorrenza della prescrizione.
art. 2729 c.c.
è richiamato per censurare l’uso di presunzioni nel fissare la decorrenza della prescrizione.
art. 332 c.p.c.
la Corte lo richiama per escludere la necessità di ordinare la notificazione dell’impugnazione ai litisconsorti facoltativi non evocati in cassazione.
art. 335 c.p.c.
viene richiamato per disporre la riunione dei ricorsi proposti contro il medesimo provvedimento.
L. n. 260 del 1958, art. 4
la Corte lo cita per affermare che l’erronea evocazione di un diverso organo statale è una mera irregolarità sanabile.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
sono richiamati dai ricorrenti tra le norme europee asseritamente violate.
art. 10 Cost.
è richiamato dai ricorrenti tra i parametri invocati.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
è richiamato dai ricorrenti tra i parametri invocati.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto a un rimedio effettivo.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
è richiamato dai ricorrenti tra i parametri convenzionali asseritamente violati.
art. 1, 10, 11 e 12 preleggi
sono richiamati dai ricorrenti nel quadro delle censure di violazione di legge.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11.
- La decorrenza della prescrizione non è impedita da incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione o sull’esatta individuazione del soggetto passivo, perché la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e l’eventuale errore processuale è rimediabile con gli strumenti ordinari.
- Quando l’orientamento di legittimità è consolidato in termini chiari e univoci, il ricorso che sollecita un ripensamento senza apportare argomenti nuovi o decisivi può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è manifestamente infondata se la soluzione già accolta dalla giurisprudenza nazionale risulta compatibile con il principio di effettività del diritto dell’Unione e non emerge un reale dubbio interpretativo.
- L’erronea indicazione di un diverso organo statale come destinatario dell’azione non impedisce, di regola, l’instaurazione del rapporto processuale quando la domanda è comunque rivolta anche allo Stato e la difformità è sanabile.
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