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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6964 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata alla C. s.r.l. per il recupero di IVA, IRPEG e IRAP relative al 2003, emessa a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione. La società aveva presentato istanze di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, effettuando versamenti ritenuti dall'Amministrazione insufficienti. La Commissione Tributaria Regionale aveva rideterminato il credito IVA in misura inferiore rispetto a quella originariamente richiesta dall'Ufficio. Durante il giudizio di Cassazione, entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo stragiudiziale, con pagamento da parte della società di una somma inferiore sia a quella richiesta dall'Amministrazione sia a quella riconosciuta dalla sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha qualificato le dichiarazioni delle parti non come semplice rinuncia al ricorso, ma come allegazione concorde di una transazione sopravvenuta, idonea a far cessare la materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il processo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha stabilito che le decisioni precedenti non producessero più effetti regolativi sul rapporto controverso. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    rinuncia al ricorso per cassazione

    La rinuncia al ricorso è stata formalmente dichiarata da entrambe le parti, ma la Corte ha ritenuto che, sostanzialmente, le dichiarazioni contenessero l'allegazione di una transazione sopravvenuta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    cessazione della materia del contendere

    La norma consente di dichiarare estinto il processo tributario quando sopravvengano fatti che eliminano l'interesse delle parti alla prosecuzione della controversia.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'accordo tra le parti aveva eliminato la controversia e rendeva non più necessaria una decisione sul merito.

  • L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 9 bis

    definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti

    Le disposizioni costituivano il fondamento delle istanze di condono presentate dalla società per regolarizzare omessi o tardivi versamenti relativi a IRPEG, IRAP e IVA.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio, le parti raggiungono un accordo transattivo che elimina il contrasto sostanziale, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere invece di decidere il merito.
  • La cessazione della materia del contendere comporta normalmente la caducazione delle sentenze non ancora passate in giudicato e impedisce che esse regolino definitivamente il rapporto tra le parti.
  • L'accordo transattivo deve risultare concordemente rappresentato dalle parti e deve dimostrare che è venuto meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
  • La pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non costituisce una decisione di merito sulla fondatezza delle pretese originarie; produce effetti di giudicato solo sull'avvenuta cessazione dell'interesse processuale.
  • In presenza di una transazione sopravvenuta, le spese processuali possono essere compensate integralmente, soprattutto quando la definizione concordata rende non individuabile una parte interamente vittoriosa.

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