Sentenza n. 266/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'accertamento con richiesta di misura cautelare dell'inadempimento degli obblighi derivanti dall'accordo di programma stipulato tra il Comune di Chieti ed il Consorzio di Bonifica Centro il 6 agosto 2009, per la gestione del servizio di depurazione delle acque del Comune, rinnovato con atto del 27 ottobre 2011, per effetto del trasferimento del servizio idrico integrato dal Comune al Gestore Unico ACA s.p.a., avvenuto con atto del 3 luglio 2017; ... e per la condanna ... di ACA s.p.a. al pagamento della somma di € 3.199.471,21 in applicazione ed esecuzione del predetto accordo, con il favore degli interessi moratori ex D.Lgs. n.231 del 2002; ... in subordine ... per l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento da parte di ACA s.p.a. ai danni del Consorzio di Bonifica, per aver questi ininterrottamente svolto le attività di depurazione delle acque del Comune, la cui remunerazione viene resa in favore di ACA s.p.a. medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento agli obblighi economici derivanti dall'accordo di programma per la gestione del servizio di depurazione e mancato pagamento di € 3.199.471,21
Esito
Favorevole al resistente (gestore del servizio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha chiesto in via principale l'accertamento dell'inadempimento di A.C.A. agli obblighi derivanti dall'accordo di programma stipulato nel 2009 tra il Comune di Chieti e il Consorzio, rinnovato nel 2011 e divenuto rilevante per A.C.A. dopo il trasferimento del servizio idrico integrato nel 2017, con condanna al pagamento di € 3.199.471,21 oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. In subordine ha chiesto l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento di A.C.A. e la condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. A.C.A. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio, ERSI ha qualificato il Consorzio come common carrier, ha determinato il corrispettivo dovuto da A.C.A. e ha quantificato le somme spettanti per il servizio di depurazione, mediante la deliberazione n. 16 del 13 giugno 2022, la determina n. 50 del 7 giugno 2022 e la successiva determina n. 24 del 15 maggio 2025. Tali atti non sono stati impugnati dal Consorzio. Le parti hanno inoltre sottoscritto nel 2026 un accordo quadro che ha regolato il compenso per la fase transitoria relativa all'impianto di San Martino.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che l'accordo di programma stipulato tra Comune e Consorzio costituisca un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990 e che anche la fase esecutiva rientri nella giurisdizione amministrativa. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché le sopravvenute determinazioni di ERSI hanno stabilito il corrispettivo spettante al Consorzio, rendendo non più utile una pronuncia sull'inadempimento dedotto. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa, mentre nel caso concreto non risultava provato l'effettivo adempimento degli obblighi economici derivanti dall'accordo di programma, ma soltanto la sopravvenuta determinazione amministrativa delle somme dovute. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 15 l. 241/1990
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni rientrano nella disciplina dell'art. 15 l. 241/1990; anche la fase esecutiva dell'accordo è sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenienze, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, perché l'eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità al ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere richiede la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata, mediante il conseguimento del bene della vita perseguito.
art. 21.2 Allegato A deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR
La disciplina del common carriage consente di qualificare l'uso condiviso di un'infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato e di determinare il relativo corrispettivo.
art. 16.1 deliberazione ARERA 656/2015/R/IDR
La determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, anche nei rapporti con soggetti che scambiano servizi all'ingrosso o operano come common carrier, compete all'ente d'ambito.
Massime di principio
- La controversia relativa all'esecuzione di un accordo di programma stipulato tra pubbliche amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo anche quando concerne la fase esecutiva dell'accordo.
- Si ha sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di atti amministrativi sopravvenuti, una pronuncia favorevole non potrebbe più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta; non è invece sufficiente, per dichiarare la cessazione della materia del contendere, la mera determinazione amministrativa del bene o dell'importo spettante, se non risulta anche l'integrale soddisfazione della pretesa.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il conseguimento pieno e integrale del bene della vita richiesto; quando permane l'eventuale mancato adempimento dell'obbligazione sostanziale, ma la decisione giudiziale non è più utile per effetto di sopravvenienze, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la normativa del servizio idrico qualifica un soggetto come common carrier, la determinazione del corrispettivo per il servizio svolto compete all'ente d'ambito secondo la disciplina tariffaria applicabile, e non al soggetto che materialmente svolge il servizio.
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