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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29346/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controinteressati)

La controversia

Il proprietario di un appartamento agiva per far accertare l'inesistenza di una servitf9 prediale o carrabile gravante sull'androne dell'edificio di sua propriete0, chiedendo anche misure per far cessare le turbative e, in subordine, la determinazione delle modalite0 di esercizio del passo pedonale e la relativa indennite0 ex art. 1053 c.c. Il Tribunale rigettava le domande verso una convenuta ed estingueva il giudizio verso alcuni altri convenuti per omessa riassunzione; la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente proponeva sei motivi: 1) violazione degli artt. 1032, 1051 e 1052 c.c., sostenendo che la pubblica amministrazione non potesse imporre d'imperio una servitf9 di passaggio con una semplice circolare; 2) violazione dell'art. 1053 c.c. per il mancato riconoscimento dell'indennite0; 3) violazione dell'art. 158 c.p.c. per asserita invalida costituzione del giudice; 4) violazione dell'art. 307, comma 4, c.p.c. perche9 l'eccezione di estinzione sarebbe stata tardiva; 5) violazione dell'art. 345 c.p.c. per mancata ammissione di documenti in appello; 6) violazione dell'art. 1062 c.c. per l'erroneo richiamo alla servitf9 per destinazione del padre di famiglia. La Corte di cassazione non esaminava i motivi nel merito perche9 rilevava d'ufficio l'improcedibilite0 del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello gli era stata notificata il 10/12/2018, ma non aveva depositato nei termini la relata di notifica; inoltre il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. L'assenza della prova tempestiva della notificazione della decisione impediva lo scrutinio del ricorso.

La decisione

Il ricorso per cassazione e8 stato dichiarato improcedibile. La Corte ha affermato che, poiche9 il ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza d'appello, incombeva su di lui l'onere di depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza con relata di notifica ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; tale onere non era stato adempiuto e la produzione non era surrogabile successivamente. La Corte ha inoltre rilevato che tra la pubblicazione della sentenza d'appello e la notificazione del ricorso era decorso un termine superiore a sessanta giorni. Non sono state liquidate spese, perche9 gli intimati non si sono costituiti. c8 stato disposto, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1032 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la servitf9 di passaggio non poteva essere imposta d'imperio dalla pubblica amministrazione

  • art. 1051 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di servitf9 coattiva di passaggio

  • art. 1052 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di servitf9 di passaggio

  • art. 1053 c.c.

    richiamato dal ricorrente per rivendicare l'indennite0 dovuta in caso di servitf9 coattiva

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la nullite0 della sentenza per asserita invalida costituzione del giudice

  • art. 307, comma 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tardivite0 dell'eccezione di estinzione

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare il mancato ingresso di nuova documentazione in appello

  • art. 1062 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello quale fondamento della servitf9 per destinazione del padre di famiglia; la Cassazione non entra nel merito della correttezza di tale richiamo

  • art. 369 c.p.c.

    l'omesso tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, quando il ricorrente dichiari che la sentenza gli e8 stata notificata, determina l'improcedibilite0 del ricorso

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza

  • art. 326 c.p.c.

    la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di notificazione della sentenza opera il termine lungo di impugnazione

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di recuperare, oltre i termini rilevanti, l'omissione del deposito della relata di notifica quando essa era necessaria per dimostrare la tempestivite0 dell'impugnazione

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilite0 che la documentazione sulla notificazione risulti prodotta dal controricorrente

  • art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005

    richiamato in materia di disconoscimento della conformite0 della copia informale all'originale

  • art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012

    richiamato in tema di attestazione di conformite0 delle copie analogiche di atti processuali telematici

  • art. 9, commi 1 bis e 1 ter, L. n. 53 del 1994

    richiamato in tema di attestazione di conformite0 degli atti notificati a mezzo PEC

  • art. 6 a7 1 CEDU

    richiamato dalle Sezioni unite per bilanciare il diritto di accesso al giudice con le condizioni di ricevibilite0 del ricorso

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato per il principio del giusto processo in tempi ragionevoli

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilite0 o improcedibilite0 del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione afferma che la sentenza impugnata gli e8 stata notificata, assume su di se9 l'onere di depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; in difetto, il ricorso e8 improcedibile.
  • L'improcedibilite0 ex art. 369 c.p.c. deve essere verificata in limine litis e non puf2 essere sanata con una produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c. quando l'adempimento richiesto era necessario a dimostrare la tempestivite0 dell'impugnazione.
  • La disciplina dell'improcedibilite0 del ricorso per cassazione va letta in modo conforme al diritto di accesso al giudice, ma resta legittima quando persegua lo scopo di assicurare ordine processuale, celerite0 e verifica immediata della tempestivite0 del gravame.
  • Quando la sentenza non sia stata notificata, opera il termine lungo di impugnazione; quando invece il ricorrente deduca o risulti la notificazione, opera il termine breve e deve essere provato il relativo dies a quo.
  • La mancanza di costituzione degli intimati non esonera il ricorrente dall'onere di dimostrare la procedibilite0 del ricorso e non impedisce la declaratoria di improcedibilite0.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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