Sentenza n. 1160/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento adottato dal responsabile della sede INAIL di Rho in data 2 novembre 2022, notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto la definitiva esclusione dell'impresa ricorrente dall'erogazione del finanziamento di cui all'avviso pubblico INAIL - ISI 2020 in materia di incentivi alle imprese per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - nonché di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, presupposto, conseguente o, comunque, connesso compreso il preavviso di diniego in data 15.09.2022, lesivo ancorché non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di definitiva esclusione dall'erogazione del finanziamento previsto dall'avviso pubblico INAIL - ISI 2020, nonché il preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (ente finanziatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento del responsabile della sede INAIL di Rho del 2 novembre 2022, con il quale era stata definitivamente esclusa dall'erogazione del finanziamento previsto dall'avviso pubblico INAIL - ISI 2020 per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il ricorso era esteso agli atti presupposti, consequenziali e connessi, compreso il preavviso di diniego del 15 settembre 2022, con riserva di proporre motivi aggiunti. L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza del ricorso. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del giudizio; l'INAIL ha aderito espressamente alla rinuncia, anche quanto alla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dato atto della rinuncia al ricorso e, ritenendone sussistenti i presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione dal finanziamento, poiché il giudizio si è definito per rinuncia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite in ragione dell'integrale adesione dell'INAIL alla dichiarazione di rinuncia e alla relativa richiesta.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare estinto il giudizio in presenza della rinuncia al ricorso, quando ne sussistono i presupposti processuali.
art. 84 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice in relazione alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ne sussistono i presupposti processuali, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esame del merito delle censure dedotte.
- L'adesione espressa della parte resistente alla rinuncia e alla richiesta di compensazione delle spese giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
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