Cassazione Civile, Ordinanza n. 09141/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica contrattualizzata che aveva lavorato a termine alle dipendenze di un comune dal 1 settembre 2015 al 2 giugno 2016 e, senza soluzione di continuità, era poi stata assunta a tempo indeterminato. La lavoratrice chiedeva l’accertamento del diritto a ricevere il TFR maturato per il primo rapporto a termine, sostenendo che l’INPS non le avesse corrisposto quanto dovuto. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla lavoratrice. L’INPS ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 335/1995, dell’Accordo quadro ARAN-OO.SS. del 29 luglio 1999, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998. Secondo l’Istituto, nel pubblico impiego contrattualizzato il TFR avrebbe natura previdenziale e disciplina peculiare, distinta dal TFR privatistico, con la conseguenza che, in presenza di una successione di rapporti senza soluzione di continuità, la prestazione sarebbe esigibile solo alla cessazione definitiva dal servizio e non alla fine di ciascun rapporto a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’INPS, richiamando l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite secondo cui, anche nel pubblico impiego contrattualizzato, il TFR è ancorato alla cessazione del singolo rapporto di lavoro subordinato e conserva natura retributiva differita, con concorrente funzione previdenziale. Ne consegue che, cessato un rapporto a termine, il dipendente matura un autonomo diritto al TFR relativo a quel rapporto, anche se segue senza soluzione di continuità un nuovo rapporto con la stessa amministrazione e matura poi un ulteriore TFR per il successivo rapporto. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla lavoratrice e ha condannato l’INPS alle spese, oltre agli ulteriori oneri processuali previsti dalla normativa sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
Norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado con ricorso del lavoratore.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare in cassazione violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2110 c.c.
Richiamato nel ricorso come parametro evocato dalla parte, ma la Corte chiarisce che il TFR va ricondotto al diverso art. 2120 c.c. e non a una logica meramente previdenziale.
art. 2120 c.c.
È la norma di riferimento: il TFR matura in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato ed è configurato come quota di retribuzione accantonata, con natura retributiva differita e funzione previdenziale concorrente.
art. 2, l. n. 335 del 1995
Norma richiamata dall’INPS per sostenere la peculiarità del regime pubblico; la Corte la colloca nel quadro di armonizzazione dei trattamenti di fine rapporto al paradigma dell’art. 2120 c.c.
Accordo quadro ARAN Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999
Richiamato dall’INPS come fonte regolatrice del TFR pubblico; la Corte non ne ricava una deroga al principio della esigibilità alla cessazione del singolo rapporto.
d.P.C.M. 20 dicembre 1999
La Corte lo interpreta come fonte che ha ancorato la liquidazione del TFR pubblico alla cessazione dal servizio secondo la legge n. 297/1982, avvicinando il regime pubblico a quello privatistico.
art. 26, comma 19, l. n. 448 del 1998
Invocato dall’INPS quale parte del regime speciale del TFR pubblico; la Corte lo considera nel quadro delle peculiarità del sistema, ma non idoneo a spostare il momento di esigibilità alla cessazione definitiva del servizio.
art. 1, comma 6, d.P.C.M. 20 dicembre 1999
Prevede che il trattamento di fine rapporto sia liquidato dall’INPS alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo la legge n. 297/1982.
art. 2 d.P.C.M. 20 dicembre 1999
Per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000 si applicano le regole della legge n. 297/1982, confermando l’ancoraggio alla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della dichiarazione relativa all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte pubblica ricorrente.
L. n. 297 del 1982
Richiamata quale disciplina privatistica cui il regime pubblico armonizzato rinvia per la liquidazione del TFR.
D.P.R. n. 1032 del 1973
Citato per evidenziare che la disciplina del trattamento di fine servizio ivi contenuta era interna al lavoro statale e non decisiva per il caso di specie.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento di fine rapporto è esigibile alla cessazione del singolo rapporto di lavoro subordinato e non alla definitiva cessazione del servizio presso la pubblica amministrazione, quando tra i rapporti vi sia successione anche senza soluzione di continuità.
- Il TFR, anche nel settore pubblico armonizzato, conserva natura di retribuzione differita con funzione previdenziale concorrente; non può essere ricondotto a una prestazione puramente previdenziale tale da far dipendere il diritto alla sua liquidazione dalla cessazione del rapporto previdenziale anziché da quella del rapporto di lavoro.
- La successione di più rapporti di lavoro a termine con la medesima amministrazione comporta la maturazione di distinti diritti al TFR per ciascun rapporto cessato, sebbene il lavoratore sia poi transitato in un nuovo rapporto a tempo indeterminato.
- Le peculiarità del regime pubblico del TFR non valgono a derogare al principio, desumibile dall’art. 2120 c.c. e dalla normativa di armonizzazione, secondo cui la prestazione matura e diviene esigibile al termine del singolo rapporto lavorativo.
- Quando il ricorso per cassazione contesta la decisione di merito sulla base di una differenza tra regime pubblico e regime privato, la censura è infondata se non dimostra in che modo tali peculiarità incidano sul criterio legale di esigibilità ancorato alla cessazione del rapporto di lavoro.
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