Corte di giustizia, Sentenza C-661/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 febbraio 2024. — « ABC Projektai » UAB contro Lietuvos bankas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva (UE) 2015/2366 – Articolo 4, punti 3 e 5 – Servizio od operazione di pagamento – Direttiva 2009/110/CE – Articolo 2, punto 2 – Emissione di moneta elettronica – Detenzione da parte di un istituto di pagamento di fondi dei clienti in assenza di uno specifico ordine di pagamento – Qualificazione. — Causa C-661/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che un istituto di pagamento può ricevere e detenere fondi su un conto di pagamento anche prima che sia disposto uno specifico ordine di pagamento, senza che ciò comporti automaticamente la qualificazione dell’operazione come emissione di moneta elettronica. La disciplina applicabile resta quella dei servizi di pagamento della direttiva 2015/2366, con gli obblighi di tutela dei fondi e di utilizzo esclusivo del conto per operazioni di pagamento. Solo la creazione di un valore monetario elettronicamente memorizzato, distinto dai fondi versati e accettato da terzi, consente di parlare di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110.
Un istituto di pagamento che riceve fondi e li conserva su un conto di pagamento senza un ordine di pagamento immediato svolge un servizio di pagamento, non emette moneta elettronica.
La questione giuridica
Se l’attività di un istituto di pagamento che accetta fondi da un utente senza combinarli immediatamente con uno specifico ordine di pagamento, lasciandoli disponibili su un conto di pagamento per un periodo superiore ai termini di esecuzione, debba essere qualificata come servizio/operazione di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366 oppure come emissione di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110.
Principio di diritto
L’accettazione di fondi da parte di un istituto di pagamento e la loro tenuta su un conto di pagamento in vista di future operazioni non ancora specificate rientrano, di regola, nei servizi di pagamento della direttiva 2015/2366; non integrano invece emissione di moneta elettronica, che richiede la creazione di un valore monetario elettronicamente memorizzato distinto dai fondi ricevuti e accettato da soggetti diversi dall’emittente. La mera violazione dei termini o di obblighi gestionali non basta, da sola, a trasformare l’operazione in emissione di moneta elettronica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/2366
- Articolo 4, punti 3, 5, 12 e 23, direttiva (UE) 2015/2366
- Articolo 10, direttiva (UE) 2015/2366
- Articolo 11, direttiva (UE) 2015/2366
- Articolo 18, direttiva (UE) 2015/2366
- Articolo 78, direttiva (UE) 2015/2366
- Articolo 83, direttiva (UE) 2015/2366
- Articolo 87, direttiva (UE) 2015/2366
- Allegato I, direttiva (UE) 2015/2366
- Direttiva 2009/110/CE
- Articolo 2, punto 2, direttiva 2009/110/CE
- Articolo 10, direttiva 2009/110/CE
- Direttiva 2013/36/UE
- Articolo 9, direttiva 2013/36/UE
Servizio di pagamento o emissione di moneta elettronica nell’attività di un istituto di pagamento
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), riguarda la qualificazione giuridica dei fondi ricevuti da un istituto di pagamento e mantenuti su un conto di pagamento in assenza di un ordine di pagamento immediatamente associato. Il caso nasce dalla revoca dell’autorizzazione di ABC Projektai UAB da parte della Banca di Lituania.
Fatti e procedimento principale
ABC Projektai, subentrata a Bruc Bond, era autorizzata a prestare servizi di pagamento. La Banca di Lituania ha revocato l’autorizzazione ritenendo, per un profilo qui rilevante, che la società avesse trattenuto fondi dei clienti per un tempo superiore a quello necessario per eseguire le operazioni, accreditandoli su conti senza uno specifico scopo di pagamento e conservandoli per giorni o mesi. Secondo la Banca, tale condotta costituiva di fatto emissione di moneta elettronica senza la necessaria qualità di emittente.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto se, in circostanze in cui un istituto di pagamento accetta fondi senza un ordine di pagamento specifico e tali fondi restano sul conto oltre i termini di esecuzione del servizio, l’attività debba essere qualificata:
- come parte di un servizio o di un’operazione di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punti 3 e 5, della direttiva 2015/2366;
- oppure come emissione di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- la direttiva 2015/2366, soprattutto gli articoli 4, 10, 11, 18, 78, 83 e 87, nonché l’allegato I;
- la direttiva 2009/110, in particolare gli articoli 2 e 10;
- la direttiva 2013/36, in particolare l’articolo 9.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366 definisce i servizi di pagamento tramite il rinvio all’allegato I, il quale include, tra l’altro, i servizi che consentono di depositare contante su un conto di pagamento e le operazioni necessarie alla sua gestione. Se un utente mette fondi a disposizione di un istituto e questi sono accreditati su un conto di pagamento intestato all’utente, tali operazioni costituiscono in linea di principio attività connesse alla gestione del conto e quindi un servizio di pagamento.
La Corte precisa che tale qualificazione non viene meno solo perché i fondi non sono immediatamente associati a un ordine di pagamento il giorno stesso o quello operativo successivo. La direttiva contempla infatti anche ipotesi di accredito anticipato su un conto in vista di future operazioni di pagamento, inclusi ordini non ancora specificati. In tale contesto, rilevano anche gli articoli 10 e 18 della direttiva 2015/2366, che impongono la tutela dei fondi ricevuti e prevedono che i conti di pagamento siano utilizzati esclusivamente per operazioni di pagamento.
Quanto alla moneta elettronica, la Corte ricorda che la direttiva 2009/110 richiede la memorizzazione elettronica di un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da soggetti diversi dall’emittente. Tale meccanismo presuppone la trasformazione dei fondi in un valore monetario distinto, utilizzabile come mezzo di pagamento presso una pluralità di accettanti. La semplice conservazione di fondi su un conto di pagamento non integra di per sé questa fattispecie.
La Corte sottolinea inoltre che il mancato rispetto di termini esecutivi o di regole contrattuali può eventualmente generare responsabilità del prestatore, ma non basta, da solo, a convertire l’operazione in emissione di moneta elettronica.
Decisione
La Corte dichiara che l’attività di un istituto di pagamento consistente nell’accettare fondi da un utente senza che siano immediatamente combinati con un ordine di pagamento, restando disponibili su un conto di pagamento amministrato dall’istituto, costituisce un servizio di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366 e non un’operazione di emissione di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110.
Principi pratici per gli operatori
Per gli intermediari e i consulenti, la decisione chiarisce che:
- la detenzione temporanea di fondi su conto di pagamento non equivale automaticamente a moneta elettronica;
- la qualificazione dipende dalla struttura funzionale dell’operazione e dalla presenza di un vero valore elettronico distinto dai fondi;
- eventuali irregolarità nella gestione dei fondi incidono sul piano della responsabilità o della vigilanza, non sulla qualificazione sostanziale, salvo che ricorrano i presupposti tipici della moneta elettronica.
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