Cassazione Penale, Sentenza n. 1089/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre censure principali: 1) sulla bancarotta documentale per omissione/assenza della documentazione contabile 2010-2011: si denuncia l'omesso scrutinio del dolo specifico (anziché dolo generico) rispetto alla fattispecie concreta; 2) sempre sulla bancarotta documentale, si contesta la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 L.F., ritenendo che non fosse stato provato lo scopo di recare pregiudizio ai creditori richiesto per la "specifica" omessa tenuta; 3) sulla bancarotta patrimoniale: si contesta l'insufficiente esame del nesso causale e del dolo, lamentando la mancanza di indici di fraudolenza e l'erronea attribuzione del ruolo di amministratore di fatto basata sull'analfabetismo della titolare formale senza altri indici sintomatici.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Pur rilevando un errore formale della Corte d'Appello nel confondere il dolo generico con il dolo specifico nella motivazione, la Suprema Corte ha ritenuto che, congiuntamente alla motivazione del Tribunale di primo grado (doppia conforme), emergesse comunque l'elemento soggettivo richiesto (dolo specifico) relativo all'ocultamento della documentazione e alla finalità di procurarsi un ingiusto profitto/recare pregiudizio ai creditori. Sulla bancarotta patrimoniale la Corte ha ritenuto correttamente valutati il nesso causale e la prova della distrazione dei beni (assenza di denaro e beni presso la sede, mancata giustificazione dell'imputato), con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico dell'imputato. È stato confermato il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente sulla base di elementi probatori (es. sua presenza in sede, trasferimento immobiliari a società a lui riconducibile). Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, Legge Fallimentare
in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
La norma distingue più ipotesi: per le sottrazioni/distruzioni/falsificazioni è richiesto il dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi), mentre la fattispecie "generale" (tenuta irregolare delle scritture "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione") richiede dolo generico inteso come consapevolezza e volontà di tenere le scritture in modo da ostacolare la ricostruzione. Tuttavia, quando l'omessa tenuta riguarda l'intera documentazione e vi sono elementi probatori congiunti (anche da sentenza di primo grado), può desumersi il dolo specifico.
art. 217, comma secondo, Legge Fallimentare
Disciplina la bancarotta semplice documentale (più lieve): può essere integrata anche dalla colpa o da dolo semplice per mera omissione/negligenza nella tenuta delle scritture. Va distinta dalla bancarotta documentale fraudolenta che richiede, per talune ipotesi, dolo specifico.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamo alla sentenza "Passarelli")
Orientamento richiamato per il criterio sul nesso causale nella bancarotta patrimoniale: il fallimento è un elemento costitutivo improprio e non necessariamente l'evento del reato; la distrazione si configura con la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito e la conseguente impossibilità per la curatela di apprenderlo, indipendentemente dalla natura dell'atto negoziale.
Massime di principio
- Distinguere sempre le ipotesi di bancarotta documentale: per le sottrazioni/distruzioni/falsificazioni è necessario provare il dolo specifico (scopo di ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); per la tenuta irregolare che renda impossibile la ricostruzione del patrimonio può essere sufficiente il dolo generico, ma occorre inferire la consapevolezza e volontà dall'insieme delle modalità della condotta.
- L'omessa tenuta della contabilità può integrare bancarotta documentale fraudolenta solo se emergono elementi che dimostrino lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o di trarre un ingiusto profitto; altrimenti la condotta può rientrare nella bancarotta semplice ex art. 217.
- La prova del dolo può essere desunta per via logico-inferenziale dalle modalità operative, dalle condotte di occultamento o distrazione e da elementi probatori combinati (ad es. doppia conforme tra primo grado e appello rafforza la ricostruzione del dolo).
- Nella bancarotta patrimoniale, la distrazione si configura con la fuoriuscita dei beni dal patrimonio e la mancata disponibilità degli stessi alla curatela: la natura dell'atto con cui ciò avviene è irrilevante; l'assenza di beni in sede e il mancato rendiconto possono invertire l'onere probatorio a carico dell'imputato.
- Il riconoscimento dell'amministratore di fatto si fonda su prove di effettivo esercizio del potere gestionale (presenza in sede, trasferimenti a società riconducibili, controllo operativo), non solo su caratteristiche personali della titolare formale; prove directe e indizi convergenti sono decisive.
- Errori formali di qualificazione del dolo nella motivazione della Corte d'Appello non comportano automaticamente l'annullamento se, nella valutazione complessiva (anche alla luce delle decisioni di primo grado), emergono in modo coerente gli elementi richiesti per la fattispecie più grave.
- In situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente le consistenze patrimoniali, trasferimenti e giustificazioni per evitare che l'assenza di beni determini un'inversione dell'onere probatorio.
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