Cassazione Civile, Ordinanza n. 08538/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda nasce da un'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero nei confronti di una società immobiliare. Il tribunale dichiarava il fallimento ritenendo regolari le notifiche dell'istanza ex art. 143 c.p.c., nonostante il legale rappresentante risultasse irreperibile e la società avesse trasferito la sede all'estero senza prova dell'effettiva iscrizione nel registro straniero. La società, affermando di avere avuto conoscenza della procedura solo molti anni dopo e tramite l'accesso al fascicolo da parte del nuovo amministratore, proponeva reclamo ex art. 18 l.fall., deducendo vizi delle notifiche dell'istanza e della sentenza dichiarativa di fallimento. In cassazione denunciava: (1) violazione degli artt. 143 e 145 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che non sussistessero i presupposti per la notifica agli irreperibili e che il pubblico ministero avrebbe dovuto compiere ulteriori ricerche; (2) violazione degli artt. 15 l.fall., 143 e 148 c.p.c., lamentando che nella relata non fossero indicate le ricerche svolte per accertare l'irreperibilità; (3) violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per illogicità della motivazione sulla irreperibilità; (4) violazione degli artt. 111 Cost., 15 e 17 l.fall., 138 e 45 c.p.c., chiedendo la nullità del procedimento prefallimentare e della sentenza per la dedotta "involontaria contumacia". La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio che il reclamo era stato proposto tardivamente, quasi otto anni dopo la sentenza di fallimento, e che in ipotesi di nullità della notificazione gravava sulla reclamante l'onere di provare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo. Poiché tale prova non era stata fornita, il reclamo doveva considerarsi inammissibile; pertanto la sentenza della corte d'appello è stata cassata senza rinvio, con dichiarazione di inammissibilità del reclamo e definitività del fallimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto decisiva la tardività del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento: trattandosi, al più, di nullità delle notifiche e non di loro inesistenza, la società reclamante avrebbe dovuto provare di non avere avuto conoscenza effettiva del procedimento e della sentenza entro il termine lungo per impugnare. Non avendolo fatto, il reclamo era inammissibile. La Cassazione ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma, dichiarando inammissibile il reclamo proposto dalla società e facendo conseguire il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
richiamato come base dell'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero.
art. 15 l.fall.
richiamato in relazione alle modalità di notifica del procedimento prefallimentare e ai vizi dedotti dalla ricorrente.
art. 17 l.fall.
richiamato insieme alle altre norme sulla nullità del procedimento e della sentenza di fallimento.
art. 18 l.fall.
regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte ne afferma l'applicazione con i limiti del termine lungo e dell'onere probatorio del reclamante contumace.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo per impugnare si applica anche al reclamo fallimentare; quando l'impugnazione è tardiva per nullità della notifica, la parte deve provare la mancata conoscenza del processo causata dal vizio.
art. 382 c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva proseguire per difetto originario di ammissibilità dell'impugnazione.
art. 143 c.p.c.
norma sulla notifica agli irreperibili; la Corte considera la questione solo ai fini della qualificazione del vizio come nullità e non come inesistenza.
art. 145 c.p.c.
richiamato nei motivi sulla notifica alla persona giuridica e sull'esito dei tentativi presso sede e domicilio.
art. 148 c.p.c.
richiamato in relazione al contenuto della relata di notifica e alle indicazioni sulle ricerche compiute.
art. 138 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di notificazione personale.
art. 45 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, in correlazione alla dedotta nullità del procedimento.
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi sulla nullità del procedimento e sulla motivazione della sentenza d'appello.
art. 132 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per la pretesa illogicità della motivazione.
art. 2727 c.c.
richiamato per contestare il ricorso a presunzioni circa l'irreperibilità.
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare la prova presuntiva dell'irreperibilità.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, se l'impugnazione è proposta oltre il termine lungo, trova applicazione anche l'art. 327, comma 2, c.p.c.: la parte contumace deve provare non solo il vizio della notificazione, ma anche di non avere avuto effettiva conoscenza del processo per effetto di quel vizio.
- La nullità della notificazione dell'atto introduttivo o della sentenza non equivale alla sua inesistenza: nel primo caso l'onere di dimostrare la mancata conoscenza del procedimento grava sull'impugnante tardivo; nel secondo opera una presunzione di mancata conoscenza, superabile dalla controparte.
- Quando il giudizio di reclamo non poteva essere proseguito per tardività originaria e conseguente inammissibilità dell'impugnazione, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
- In tema di notifica agli irreperibili, la doglianza sui presupposti della procedura notificatoria è irrilevante se, comunque, l'impugnante non assolve l'onere di dimostrare che il preteso vizio gli abbia impedito la conoscenza effettiva del processo entro il termine di decadenza.
- La deduzione di vizi delle notifiche nei procedimenti fallimentari non basta da sola a riaprire i termini di impugnazione: occorre allegare e provare in modo specifico la data della conoscenza effettiva della sentenza o del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08432/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08433/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08434/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08435/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08436/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08437/2023 del 24/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →