Ordinanza n. 92/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto prot. interno n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, emesso dal Prefetto di L’Aquila recante interdittiva antimafia nei confronti della Società Agricola -OMISSIS-.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante interdittiva antimafia nei confronti della società agricola
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato l’interdittiva antimafia prefettizia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la valutazione prefettizia di una possibile agevolazione occasionale e ha dedotto l’irrilevanza o insufficienza del quadro indiziario, anche alla luce del fatto che il certificato del casellario giudiziale del socio amministratore riportava la dicitura “nulla”. È stata inoltre contestata la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il quadro indiziario fosse mutato rispetto alle precedenti valutazioni prefettizie, poiché nel 2025 era stato emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti del socio amministratore della società per quattro distinti capi di imputazione e il medesimo risultava indicato come soggetto che avrebbe partecipato all’associazione. Il certificato del casellario giudiziale con esito “nulla” è stato ritenuto irrilevante, in ragione dell’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale e della pendenza di gravi accuse penali risultante dal rinvio a giudizio. Quanto alla mancata instaurazione del contraddittorio, il Collegio ha ritenuto che il rinvio a giudizio integrasse una situazione di particolare allarme idonea a giustificare la rapida attuazione delle misure preventive. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris.
d.lgs. 159/2011
La decisione riguarda un’interdittiva antimafia, ma il testo non indica specifici articoli del decreto legislativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità delle persone menzionate.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’emissione di un decreto di rinvio a giudizio per gravi imputazioni a carico del socio amministratore di un’impresa può essere valutata quale elemento sopravvenuto idoneo a modificare il quadro indiziario posto a fondamento di un’interdittiva antimafia, anche quando in precedenza era stata ravvisata soltanto una possibile agevolazione occasionale.
- Il certificato del casellario giudiziale privo di iscrizioni non esclude, di per sé, la rilevanza amministrativa di elementi derivanti da un procedimento penale pendente, poiché il giudizio amministrativo di prevenzione antimafia è autonomo rispetto al giudizio penale.
- La mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale può essere giustificata, nella materia delle misure preventive antimafia, quando gli elementi sopravvenuti evidenzino una situazione di particolare allarme tale da richiedere la rapida adozione della misura.
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