Sentenza del 11/11/2019 n. 45707 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Processo penale - Sottrazione al pagamento di imposte - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti - Art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Simulazione - Sequestro preventivo e confisca prima casa - D.L. 69/2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano il dissequestro della loro abitazione, sostenendo che le limitazioni all'espropriazione della prima casa previste dall'art. 76 del D.P.R. 602/1973 dovessero impedire anche il sequestro preventivo penale. Sostenevano inoltre che l'immobile, acquistato prima dei fatti contestati, non potesse costituire prezzo o profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, né essere confiscato per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha stabilito che il divieto di pignoramento della prima casa previsto dall'art. 76 del D.P.R. 602/1973 riguarda esclusivamente l'attività dell'agente della riscossione e non impedisce il sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca per equivalente, che ha natura e finalità diverse. L'immobile può quindi essere sequestrato anche se acquistato prima della condotta contestata, poiché l'irretroattività riguarda il momento del reato e non quello di acquisto dei beni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Il reato può giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa, senza applicazione del limite previsto per la riscossione esattoriale della prima casa.
Art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
La tutela prevista dall'art. 76 del D.P.R. 602/1973 può assumere rilievo solo rispetto alla struttura specifica di questo reato, quando l'atto simulato o fraudolento deve essere concretamente idoneo a ostacolare una procedura esecutiva.
Artt. 321 e 322-ter, codice di procedura penale
Sequestro preventivo e confisca
Consentono l'adozione di una misura cautelare reale finalizzata alla confisca, anche per equivalente, dei beni riconducibili al profitto o al valore del profitto del reato.
Art. 76, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Limitazioni all'espropriazione immobiliare
Le limitazioni all'espropriazione della prima casa operano nell'ambito della riscossione coattiva da parte dell'agente della riscossione e non si estendono automaticamente al sequestro preventivo penale.
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Ha introdotto le limitazioni alla pignorabilità della prima casa nell'esecuzione esattoriale, ma non ha escluso la possibilità di sequestrare o confiscare beni nell'ambito di un procedimento penale.
Art. 1, comma 143, legge n. 244/2007
Estensione della confisca per equivalente ai reati tributari
La confisca per equivalente può applicarsi ai reati tributari previsti dalla legge, anche quando i beni oggetto della misura siano stati acquistati prima dell'entrata in vigore della norma, purché la condotta delittuosa sia successiva.
Art. 616, codice di procedura penale
Condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il divieto di pignoramento della prima casa nella riscossione esattoriale non equivale a una generale immunità dell'immobile da sequestri o confische penali.
- Nel procedimento penale tributario, la prima casa può essere sottoposta a sequestro preventivo e successivamente a confisca per equivalente, se necessaria a garantire l'ablazione del profitto o del suo valore.
- La confisca per equivalente può colpire beni non direttamente collegati al reato e acquistati anche prima della condotta contestata; rileva il momento di commissione del reato, non quello di acquisto del bene.
- L'art. 76 del D.P.R. 602/1973 può rilevare per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte solo quando occorre valutare l'idoneità dell'atto a ostacolare una procedura esecutiva, ma non costituisce un limite generale per gli altri reati tributari.
- Per impugnare il sequestro occorre avere un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; chi non è proprietario dell'immobile può essere dichiarato privo di legittimazione o interesse se non dimostra uno specifico risultato favorevole ottenibile.
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