Cassazione Penale, Ordinanza n. 03182/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la sua condanna per il reato di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione della decisione di merito, lamentando in modo generico il mancato rilievo dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. e contestando la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo meramente assertivo e non correlato al caso concreto, dunque privo di specificità.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
indica il reato oggetto della condanna confermata in appello, relativo a false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali.
art. 129 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso, ma in modo generico, quale disposizione che imporrebbe una pronuncia di proscioglimento quando ne ricorrano i presupposti evidenti.
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
richiamata per affermare che è generico il motivo che si limiti ad allegazioni assertive non correlate al caso di specie.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
richiamata per il principio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure solo assertive o apodittiche, prive di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con le specificità del caso concreto.
- La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una critica generica della decisione di merito: il motivo deve indicare puntualmente gli specifici passaggi logici ritenuti erronei o manifestamente illogici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La doglianza relativa all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da allegazioni concrete e specifiche, non essendo sufficiente un mero richiamo astratto alla norma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →