Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03182/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la sua condanna per il reato di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione della decisione di merito, lamentando in modo generico il mancato rilievo dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. e contestando la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo meramente assertivo e non correlato al caso concreto, dunque privo di specificità.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    indica il reato oggetto della condanna confermata in appello, relativo a false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma in modo generico, quale disposizione che imporrebbe una pronuncia di proscioglimento quando ne ricorrano i presupposti evidenti.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    richiamata per affermare che è generico il motivo che si limiti ad allegazioni assertive non correlate al caso di specie.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    richiamata per il principio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure solo assertive o apodittiche, prive di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con le specificità del caso concreto.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una critica generica della decisione di merito: il motivo deve indicare puntualmente gli specifici passaggi logici ritenuti erronei o manifestamente illogici.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La doglianza relativa all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da allegazioni concrete e specifiche, non essendo sufficiente un mero richiamo astratto alla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.