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Ordinanza

Ordinanza n. 1598/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia PER L’ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE: - Della graduatoria di merito e dell’elenco dei soggetti idonei, relativa alla regione Lombardia, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 27 novembre relativa alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali” (codice (codice concorso TRIB), di cui al Bando di Concorso prot. N. 290773/2025, laddove indica in capo alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta; - Del questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 31 ottobre 2025 e concluso con punteggio di 20,70 comunicato nell’area ”riservata” della parte ricorrente, lesivo laddove reca un quesito errato, incompleto, ambiguo e mal posti nella loro formulazione tanto dall’aver determinato un errore nella risposta e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante al menzionato TEST (doc. 2); - Nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; NONCHE’ PERL’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA Nell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento dei quiz contestati con rivalutazione del punteggio complessivo del Test e conseguente inserimento nella graduatoria di merito per la Regione Lombardia della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali” e la conseguente condanna ex art 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di punti 0,50 per il quesito ambiguo e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria parti a 21.20 (con conseguente immissione nella graduatoria dei soggetti idonei);

Giustizia amministrativa202601016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e elenco degli idonei della selezione per 2.700 funzionari giuridico-tributari nella Regione Lombardia, nonché esito della prova scritta con punteggio di 20,70

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestore della selezione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la graduatoria e il risultato della prova scritta del concorso, sostenendo che un quesito fosse errato, incompleto, ambiguo e mal formulato, così da aver determinato una risposta erronea e l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante. Ha chiesto l'annullamento del quesito, la rivalutazione della prova con aggiunta di 0,50 punti, la rideterminazione del punteggio finale a 21,20, l'inserimento nell'elenco degli idonei della Regione Lombardia e la conseguente immissione in ruolo e ricostruzione della carriera, anche mediante condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il TAR ha precisato che i profili critici di rito saranno esaminati nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, il pregiudizio dedotto non presentasse i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti. Nel bilanciamento degli interessi ha considerato le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio dell'amministrazione. Ha ritenuto che l'eventuale esito favorevole nel merito avrebbe comunque consentito l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusi l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con le modalità dettagliatamente indicate in ordinanza. La notificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla gravità e irreparabilità del pregiudizio.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L'omessa notificazione o il mancato deposito della prova dell'integrazione del contraddittorio nei termini assegnati comportano l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione agli adempimenti conseguenti alla rivalutazione della prova e all'eventuale inserimento in graduatoria.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio derivante dall'esclusione o dal mancato inserimento in una graduatoria concorsuale non presenta necessariamente carattere grave e irreparabile quando l'eventuale accoglimento nel merito consenta l'adozione dei provvedimenti consequenziali, inclusi l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a una procedura concorsuale devono essere considerate anche le esigenze di celerità della procedura e di continuità del servizio pubblico, oltre alla posizione individuale del candidato.
  • Quando l'accoglimento del ricorso può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti utilmente collocati in una graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei vincitori e degli idonei potenzialmente controinteressati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà prevedibili nel reperire i loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo modalità idonee a rendere conoscibili il ricorso, l'ordinanza e lo svolgimento del processo.
  • Il mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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