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Sentenza

Sentenza n. 724/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 24.8.2021, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha deciso di sospendere l'esecutività del trasferimento ordinario nella provincia di Bari disposto a favore del ricorrente; ove occorra, per l'accertamento del diritto del ricorrente a che il suo trasferimento nella provincia di Bari sia attuato secondo le disposizioni che la G.d.F. ha dettato con nota del 7.5.2021. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Raffo Michele il 29/9/2022: del provvedimento del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza n.0287019/2022 del 13.6.2022, con il quale la p.A. ha deciso di archiviare d'autorità l'istanza presentata dal Raffo per il trasferimento nella provincia di Taranto; di tutti gli atti allo stesso presupposti; ove occorra accertamento del diritto del Raffo a ottenere il trasferimento nella provincia di Taranto.

Giustizia amministrativa202101500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione dell'esecutività del trasferimento ordinario nella provincia di Bari e successiva archiviazione d'autorità della domanda di trasferimento ordinario nella provincia di Taranto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso una sede della Guardia di Finanza, aveva presentato una domanda di trasferimento verso Taranto ai sensi della legge n. 104/1992 per assistere la madre anziana e una distinta domanda di trasferimento ordinario verso la provincia di Bari, ritenuta funzionale al successivo rientro a Taranto. Entrambe le domande erano state accolte, ma l'amministrazione aveva sospeso l'esecutività del trasferimento a Bari, prevedendone la reviviscenza al venir meno dei presupposti del trasferimento disposto ai sensi della legge n. 104/1992. Il ricorrente ha dedotto, contro tale sospensione, eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione delle disposizioni regolamentari contenute nel Piano Nazionale degli impieghi 2021. Con motivi aggiunti ha impugnato l'archiviazione d'autorità della successiva domanda di trasferimento ordinario a Taranto, deducendo eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea presupposizione. L'archiviazione era stata motivata dal venir meno, per effetto della prevista riattivazione del trasferimento a Bari, del requisito del periodo minimo di permanenza nella sede; tuttavia, secondo il ricorrente, l'amministrazione non aveva considerato adeguatamente l'evoluzione della situazione di servizio e la sua posizione utile in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto alla sospensione del trasferimento a Bari, ha rilevato che il Piano Nazionale degli impieghi 2021 imponeva l'attuazione del trasferimento entro il decimo giorno dall'emanazione e consentiva la sospensione soltanto in presenza di un'istanza di revoca o di proroga proposta dall'interessato. Poiché il ricorrente non aveva presentato alcuna istanza di revoca o proroga, ma aveva chiesto l'annullamento in autotutela della sospensione, il provvedimento amministrativo risultava adottato in assenza dei presupposti regolamentari. Il Collegio ha inoltre osservato che il trasferimento a Bari, pur formalmente anteriore di pochi giorni a quello verso Taranto ai sensi della legge n. 104/1992, era stato di fatto superato ed era divenuto inefficace. Quanto ai motivi aggiunti, l'archiviazione della domanda di trasferimento ordinario a Taranto, intervenuta dopo circa cinque anni, avrebbe richiesto un'adeguata rivalutazione della situazione concreta, con particolare riguardo alle modifiche intervenute nella sede di servizio. Il TAR ha quindi annullato entrambi i provvedimenti. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 2, lett. F, paragrafo 4, Piano Nazionale degli impieghi anno 2021 della Guardia di Finanza

    il trasferimento deve essere tassativamente attuato entro il decimo giorno dalla sua emanazione e la sospensione può essere disposta solo in caso di istanza di revoca o di proroga proposta dall'interessato

    La sospensione del trasferimento è legittima soltanto quando ricorra il presupposto specificamente previsto dalla disciplina regolamentare, ossia la presentazione da parte dell'interessato di un'istanza di revoca o proroga.

  • legge n. 104/1992

    Il trasferimento disposto per esigenze di assistenza familiare costituisce il presupposto fattuale della vicenda, ma la decisione si concentra sulla legittimità della sospensione del distinto trasferimento ordinario e sulla successiva archiviazione della domanda verso Taranto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza incidere sulla ratio decisoria.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regolamentare dell'amministrazione stabilisce che un trasferimento debba essere eseguito entro un termine determinato e consente la sospensione soltanto al ricorrere di specifici presupposti, l'amministrazione non può sospenderne l'esecutività in assenza di tali presupposti, neppure per coordinare il trasferimento con un diverso movimento disposto successivamente.
  • La mera esigenza amministrativa di evitare il cumulo o il contrasto tra due trasferimenti non consente di derogare alle condizioni tassative previste dalla disciplina regolamentare per la sospensione dell'esecutività del primo trasferimento.
  • L'archiviazione di una domanda di trasferimento non può fondarsi automaticamente su una situazione di servizio risalente, quando nelle more siano intervenute modifiche rilevanti nella sede, nella posizione dell'interessato o negli altri presupposti valutativi; l'amministrazione deve procedere a una concreta e adeguata rivalutazione della situazione attuale.
  • Quando un provvedimento amministrativo sia stato di fatto superato e divenuto inefficace per effetto di un successivo assetto dei trasferimenti, l'amministrazione non può utilizzarlo quale presupposto automatico per archiviare una nuova domanda senza verificare nuovamente la posizione dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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