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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41361/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'estinzione per decorso del tempo della pena di 2 anni 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa per una rapina commessa il 20/02/2000 (sentenza di condanna 15/05/2002, divenuta irrevocabile il 15/05/2008). Argomentava che la causa ostativa all'estinzione prevista dall'art. 172 c.p. dovrebbe valere solo se l'accertamento giudiziale della recidiva o della condanna del reato successivo sia intervenuto prima della scadenza del termine: nel caso di specie il reato successivo fu commesso nel 2015 ma la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che riconosceva la recidiva divenne irrevocabile il 06/11/2018, cioè dopo il decorso del termine decennale (15/05/2018), per cui il ricorrente sosteneva che la pena si sarebbe estinta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'evento impeditivo dell'estinzione sia la commissione del reato successivo e la sussistenza delle condizioni per la recidiva (anche se quest'ultima venga accertata con sentenza irrevocabile in un momento successivo). Quindi il fatto materiale (la reiterazione criminosa commessa entro il termine utile) impedisce l'estinzione, indipendentemente dal tempo in cui tale condotta venga definitivamente accertata. Ha inoltre affermato che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., pur nella sua peculiare natura, vale rispetto al riconoscimento della recidiva e agli effetti che ne conseguono in tema di esecuzione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    L'evento che esclude l'estinzione della pena per decorso del tempo è la commissione del reato successivo e la sussistenza delle condizioni per la recidiva; il riferimento alla 'condanna' nell'ultimo comma si intende nel senso che l'esistenza della causa ostativa deve essere accertata con sentenza irrevocabile ma non che l'accertamento giudiziale sia l'elemento costitutivo dell'ostatività al posto della condotta stessa.

  • art. 173 cod. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti dell'estinzione e alla normativa sull'esecuzione, conferma il contesto normativo sugli istituti che incidono sull'esecuzione penale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., benché peculiare, può rilevare ai fini del riconoscimento della recidiva e produrre effetti rilevanti in materia esecutiva; dunque il patteggiamento che contiene il riconoscimento della recidiva è idoneo ad incidere sull'applicabilità dell'art. 172 c.p.

  • Riferimento storico: Codice Zanardelli (art. 96, 1889)

    Richiami storici dimostrano la continuità di interpretazione secondo cui la commissione di un nuovo reato durante il corso del periodo utile interrompe o ostacola l'estinzione della condanna precedente.

  • Relazione del Guardasigilli al codice vigente

    ... all'azione criminosa del colpevole che intervenga durante il tempo utile per l'estinzione ...

    La Relazione del Guardasigilli interpreta la causa ostativa come collegata all'azione criminosa intervenuta nel periodo utile, quindi valorizzando la condotta materiale più che il momento dell'accertamento giudiziale.

Massime di principio

  • Per verificare se la pena si è estinta per decorso del tempo si deve guardare alla data di commissione di eventuali reati successivi: se il condannato ha commesso un reato analogo entro il termine utile, quell'evento materiale impedisce l'estinzione anche se l'accertamento giudiziale diventa irrevocabile in data successiva.
  • Una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. che riconosca la responsabilità e la recidiva è idonea a produrre effetti in materia esecutiva e a far valere la causa ostativa prevista dall'art. 172 c.p.; il carattere 'peculiare' del patteggiamento non lo esclude automaticamente dagli effetti sulla recidiva.
  • Non è decisivo il mero momento in cui la sentenza diventa irrevocabile ai fini della sussistenza dell'ostativo: rileva la condotta criminosa compiuta entro il periodo utile, poiché è quella condotta che contrasta con la ratio dell'estinzione (attenuazione dell'interesse alla pena per fatti molto remoti e tutela della certezza dell'esecuzione).
  • In casi borderline è opportuno documentare date precise (commissione del reato, passaggio in giudicato delle sentenze) e le modalità di accertamento della recidiva: il giudice dell'esecuzione controllerà sia l'evento materiale sia la presenza di un accertamento giudiziale che ne dia rilievo esecutivo.
  • Chi intende sostenere che l'estinzione sia avvenuta per decorso del tempo dovrà dimostrare l'assenza di reati successivi entro il termine utile o l'inesistenza delle condizioni di recidiva altrimenti riconosciute.

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