Sentenza n. 492/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dell'ASL 1 Abruzzo - Avezzano - Sulmona - L'Aquila – U.O.S.D. Amministrazione Controllo e Monitoraggio Strutture Accreditate, prot. n. 01969/23/RDE1 del 20.6.2023, avente ad oggetto “Richiesta note di credito da verifiche ispettive anni 2022 – Prestazioni Ospedaliere”; - del provvedimento dell'ASL 1 Abruzzo - Avezzano - Sulmona - L'Aquila – U.O.S.D. Servizio Ispettivo e Controlli – VAP Settore Privato, prot. n. 01443/23/RDE1 dell'8.6.2023, avente ad oggetto “Verbale Sanitario Ispettivo Definitivo relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale Complessa (SDAC) erogate dalla Casa di Cura Privata Accreditata L'Immacolata” di Celano (AQ) – campionamento I e II semestre 2022”; - e ove occorra del provvedimento dell'ASL 1 Abruzzo - Avezzano - Sulmona - L'Aquila – U.O.S.D. Servizio Ispettivo e Controlli – VAP Settore Privato, prot. n. 00528/23/RDE1 avente ad oggetto “Verbale Sanitario Ispettivo provvisorio relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e specialistica ambulatoriale Complessa (SDAC) erogate dalla Casa di Cura Privata Accreditata “L'Immacolata” di Celano (AQ) – campionamento I e II semestre 2022”; - di ogni atto a questi allegati e di tutti i verbali e le verifiche istruttorie presupposte ai menzionati provvedimenti; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti e tutti limitatamente alla parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di emissione di note di credito per complessivi € 85.486,78, verbale sanitario ispettivo definitivo e atti di controllo relativi alle prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale complessa erogate nell'anno 2022
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato gli atti con cui l'ASL, all'esito di controlli sulle prestazioni erogate nel 2022 a pazienti regionali ed extraregionali, ha disposto decurtazioni economiche e richiesto l'emissione di note di credito. Sono stati dedotti: violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, affidamento, buona fede e contraddittorietà, nonché della disciplina dell'accordo contrattuale di budget, per il preteso ritardo dei controlli; violazione dell'art. 8-octies d.lgs. n. 502/1992, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e violazione della trasparenza, sul rilievo che i verbali non avrebbero chiarito le metodologie di abbattimento, i comportamenti contestati e i criteri di decurtazione delle singole prestazioni; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione quanto alle prestazioni rese a pazienti extraregionali, sostenendo che l'ASL e la Regione Abruzzo non potessero trattenere somme rimborsate dalle Regioni di provenienza; violazione delle garanzie partecipative, per mancato coinvolgimento della struttura prima dell'adozione degli atti definitivi. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura paritetica del rapporto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle contestazioni riguardanti i controlli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie accreditate, poiché tali controlli perseguono finalità pubblicistiche di economicità della spesa, qualità dell'assistenza e tutela della salute e non si esauriscono nella verifica dell'adempimento di obbligazioni contrattuali. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il controllo sull'esercizio 2022 è iniziato nel gennaio 2023, meno di un mese dopo la chiusura dell'esercizio, ed è terminato nel giugno 2023 dopo richiesta e analisi dei campioni, esame delle cartelle e verifiche in loco; tale durata non è stata ritenuta irragionevole. Il secondo motivo è stato respinto perché i verbali provvisorio e definitivo indicavano le anomalie riscontrate, tra cui l'utilizzo del codice 86.4 anziché del codice 86.3, e riportavano elenchi analitici delle prestazioni e dei vizi contestati. Il giudice ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva contestato specificamente tali rilievi e che il controllo sulla correttezza delle valutazioni tecniche dell'ASL è limitato ai profili di manifesta illogicità o incoerenza, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Il terzo motivo è stato respinto perché l'ASL conserva il potere-dovere di controllare anche le prestazioni rese a pazienti extraregionali; l'inserimento di tali prestazioni nei tetti di spesa e nei controlli di appropriatezza è funzionale al monitoraggio della spesa, mentre gli eventuali rimborsi interregionali seguono le procedure di compensazione. Il quarto motivo è stato respinto poiché la struttura aveva partecipato alle verifiche documentali e in loco, aveva ricevuto il verbale provvisorio e aveva presentato controdeduzioni, esaminate prima dell'adozione del verbale definitivo. Non è necessaria la confutazione puntuale e analitica di ogni argomentazione privata, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente idonea. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di € 1.500,00 di spese in favore dell'ASL e nulla spese nei confronti della Regione non costituita.
Norme richiamate
art. 8-octies d.lgs. n. 502/1992
La disposizione è richiamata in relazione ai controlli sulle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate e alla verifica della loro appropriatezza e remunerabilità.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché riguarda l'esercizio di poteri pubblicistici di controllo sull'appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni sanitarie, non una mera controversia su indennità, canoni o corrispettivi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito di documenti e memorie in vista dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Le controversie relative ai controlli di appropriatezza sulle prestazioni erogate da strutture sanitarie accreditate appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando contestano l'esercizio di poteri pubblicistici finalizzati all'economicità della spesa sanitaria, alla qualità dell'assistenza e alla tutela della salute, anche se l'esito del controllo determina una decurtazione economica o una richiesta di note di credito.
- L'ASL conserva il potere-dovere di controllare l'appropriatezza e la legittimità delle prestazioni rese da una struttura accreditata anche quando i pazienti sono residenti in altre Regioni; la mobilità sanitaria interregionale e il successivo rimborso mediante compensazione non escludono il controllo dell'ente che ha anticipato o contabilizzato la prestazione.
- Il controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione sanitaria non consente la sostituzione del giudice all'amministrazione, ma è limitato alla verifica di manifesta illogicità, incoerenza, erroneità o travisamento; spetta al soggetto interessato fornire elementi specifici idonei a smentire le risultanze tecniche.
- Un'attività ispettiva riferita a un esercizio sanitario non è irragionevolmente tardiva quando inizi a breve distanza dalla chiusura dell'esercizio e si concluda dopo pochi mesi, tenuto conto della necessità di acquisire campioni, esaminare cartelle cliniche, svolgere verifiche in loco e valutare le controdeduzioni della struttura.
- Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando la struttura sanitaria partecipa alle verifiche, riceve un verbale ispettivo provvisorio e può presentare controdeduzioni prima dell'adozione del verbale definitivo; non è necessario che il provvedimento conclusivo confuti analiticamente ogni argomentazione privata, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente idonea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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