Cassazione Civile, Ordinanza n. 11594/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)
La controversia
Una persona fisica ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Nuoro contro un'ingiunzione di pagamento emessa da una società in house che gestisce il servizio idrico integrato in Sardegna, chiedendone l'annullamento e la condanna alle spese. L'ingiunzione riguardava il pagamento di euro 66.363,88 oltre accessori per fatture non pagate relative a un'utenza di Stintino. Il Tribunale, rilevata d'ufficio la questione di competenza e sentite le parti, si è dichiarato incompetente per territorio in favore del Tribunale di Cagliari, ritenendo competente il luogo in cui ha sede amministrativa l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Con il regolamento necessario di competenza, la ricorrente ha sostenuto che fosse competente Nuoro, perché lì si trova la sede legale della società, indicata come unica sede abilitata a costituirsi in giudizio. La società intimata ha resistito chiedendo il rigetto del regolamento; il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando che per l'opposizione all'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910, proposta secondo il rito dell'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. Poiché l'ingiunzione risultava emessa dall'ufficio di Cagliari della società, la competenza territoriale inderogabile è stata dichiarata del Tribunale di Cagliari, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nel termine di legge. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza provvedere sulle spese del giudizio per mancata partecipazione della parte intimata.
Norme richiamate
art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Rende possibile l'emissione dell'ingiunzione di pagamento da parte della pubblica amministrazione o del soggetto legittimato, anche per crediti di diritto privato, se certi, liquidi ed esigibili.
art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
L'opposizione all'ingiunzione fiscale va proposta nelle forme previste dalla disciplina processuale speciale richiamata.
art. 32, comma 2, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto
Stabilisce il criterio di competenza territoriale inderogabile per l'opposizione all'ingiunzione fiscale: rileva la sede dell'ufficio che ha emesso l'atto, non la sede legale della persona giuridica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Si applica anche al regolamento di competenza, comportando il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
art. 380-ter c.p.c.
È richiamato per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nell'opposizione a ingiunzione fiscale, la competenza territoriale è determinata in modo inderogabile dal luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, secondo l'art. 32 d.lgs. n. 150/2011.
- Quando l'ingiunzione è materialmente predisposta e notificata da un'articolazione territoriale di un soggetto concessionario o affidatario, conta la sede dell'ufficio o articolazione che ha emesso l'atto, non la sede legale della società.
- Il procedimento speciale di ingiunzione fiscale è utilizzabile anche per crediti di diritto privato della pubblica amministrazione o di soggetti equiparati, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile.
- La competenza territoriale prevista dalla disciplina speciale prevale sui criteri ordinari ed è rilevabile d'ufficio.
- Il raddoppio del contributo unificato può applicarsi anche al regolamento di competenza, in quanto impugnazione.
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