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Sentenza

Sentenza n. 2546/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’annullamento - della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL CE n. 255 del 26 settembre 2022 notificata in data 03 ottobre 2022, nella parte in cui, in violazione delle D.G.R.C. n. 531 e 532 del 30 novembre 2021 – con le quali sono stati assegnati alle AA.SS.LL. per l’anno 2021 i volumi ed i relativi tetti di spesa dell’attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 adeguando le tariffe da applicare, ha definito a consuntivo per l’attività riabilitativa ex art. 26 L.833/78 i tetti di spesa di struttura senza adeguare il budget fissato applicando le nuove tariffe, ma includendo nel budget di struttura assegnato la nuova tariffa in analogia con quanto fatto nel 2020; - di ogni atto connesso e/o presupposto, antecedente e o consequenziale in ogni caso lesivo della posizione della ricorrente.

Giustizia amministrativa202206114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Caserta n. 255 del 26 settembre 2022, relativa alla determinazione a consuntivo del fatturato liquidabile e dei tetti di spesa per prestazioni riabilitative ex art. 26 l. 833/1978

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di una struttura sanitaria operante nel settore della riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, impugnava la deliberazione con cui l'ASL aveva determinato a consuntivo il budget e il fatturato liquidabile per l'anno 2021 in euro 1.744.665,74. Deduceva due motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l'ASL avesse illegittimamente applicato le nuove tariffe previste dalle deliberazioni della Giunta regionale della Campania n. 531 e n. 532 del 30 novembre 2021 senza adeguare il budget assegnato e che avesse utilizzato economie derivanti dal minore impiego di risorse per prestazioni semiresidenziali e residenziali per compensare l'esubero delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari. La controversia si inseriva in una precedente vicenda riguardante la capacità operativa massima e la determinazione dei tetti di spesa della struttura, oggetto di precedenti pronunce del TAR e di successivi atti aziendali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La ricorrente, con memoria depositata il 12 marzo 2026, aveva dichiarato che l'interesse alla decisione era venuto meno poiché la sentenza del TAR Campania n. 1038/2025 era intervenuta definitivamente sulla vicenda e l'ASL vi si era uniformata, riconoscendo anche per gli anni successivi il budget determinato in applicazione del DCA n. 41/2018. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i motivi di impugnazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti; il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dello svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 833/1978

    Individua il regime normativo delle prestazioni riabilitative oggetto della determinazione dei volumi e dei tetti di spesa.

  • D.G.R.C. n. 531 del 30 novembre 2021

    Atto regionale richiamato dalla ricorrente quale fonte dell'assegnazione dei volumi e dei tetti di spesa e dell'adeguamento tariffario per l'attività riabilitativa.

  • D.G.R.C. n. 532 del 30 novembre 2021

    Atto regionale richiamato dalla ricorrente quale fonte dell'assegnazione dei volumi e dei tetti di spesa e dell'adeguamento tariffario per l'attività riabilitativa.

  • DCA n. 41 del 29 maggio 2018

    Atto regionale posto a base della determinazione dei volumi di spesa per la riabilitazione e dei criteri di redistribuzione delle risorse alle singole strutture.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara e documenta il venir meno dell'interesse alla decisione per effetto di una successiva definizione della vicenda amministrativa e dell'adeguamento dell'amministrazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei motivi di impugnazione, anche quando questi riguardino la legittimità della determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe sanitarie.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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