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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21018/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la proroga per un anno della misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro, lamentando la violazione degli artt. 206, 208 e 216 c.p. e degli artt. 125 e 666 c.p.p., nonché motivazione apparente. Sosteneva che, avendo risultanze di osservazione favorevoli e una ridotta pericolosità sociale, il giudice avrebbe dovuto effettuare rigorosi accertamenti (anche sulla base del comportamento durante e dopo l'espiazione) e non limitarsi a rinviare integrazioni istruttorie invocando il rispetto del doppio grado; denunciava inoltre che la contemporanea applicazione del regime penitenziario differenziato e della casa di lavoro rischiava di impedire la possibilità di dimostrare la cessazione della pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per una rinnovata valutazione. La Corte ha chiarito che il termine di durata della misura di sicurezza è un termine minimo e non comporta cessazione automatica della misura; il Magistrato di sorveglianza doveva utilizzare i poteri officiosi (art. 666 c.p.p., comma 5) per acquisire informazioni esaustive e verificare la permanente sussistenza della pericolosità sociale, provvedendo alla revoca o alla sostituzione con misura meno gravosa qualora la pericolosità fosse cessata. Inoltre la Corte ha affermato che il principio del doppio grado non giustifica il rifiuto di acquisire elementi istruttori utili per la verifica della cessazione della pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 206 cod. pen.

    Norma richiamata nella censura: la Corte non si limita a un'interpretazione testuale specifica nel provvedimento, ma considera la necessità di valutare la pericolosità sociale alla luce degli elementi probatori disponibili

  • art. 208 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla misura di sicurezza; la Corte insiste sulla verifica della persistenza della pericolosità come condizione per il mantenimento della misura

  • art. 216 cod. pen.

    Censurato dal ricorrente; la Corte sottolinea che le misure di sicurezza devono essere revocate o mitigate quando venga accertata la cessazione della pericolosità

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure processuali relative alle garanzie procedurali; la Corte tuttavia evidenzia che il dovere del giudice di acquisire informazioni non è sopito dal rispetto del doppio grado

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte il Magistrato di sorveglianza può e deve avvalersi dei poteri officiosi previsti da questa norma per acquisire informazioni integrative necessarie a valutare la permanenza o la cessazione della pericolosità sociale

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma collegata ad art. 666 c.p.p.; la Corte afferma che le informazioni doverosamente acquisibili possono essere ottenute anche d'ufficio in sede di revisione della misura

  • art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354

    La Corte precisa che la speciale modalità di esecuzione della pena (anche secondo le regole dell'art. 41-bis) non impedisce la verifica e la revoca della misura di sicurezza quando la pericolosità sociale sia cessata

  • Corte costituzionale, n. 197 del 2021

    Richiamata per confermare il principio che la misura di sicurezza deve essere revocata o sostituita non appena venga accertata la cessazione della condizione di pericolosità

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1, n. 51660/2018; Sez. 1, n. 48719/2019; Sez. 1, n. 10316/2020)

    La Corte si fonda su precedenti che affermano il carattere non automatico di cessazione della misura alla scadenza del termine e il dovere del giudice di approfondire la verifica della pericolosità

Massime di principio

  • La durata indicata per una misura di sicurezza è un termine minimo: la misura non cessa automaticamente alla scadenza, ma permane finché non sia accertata la cessazione della pericolosità sociale e disposta la revoca.
  • Il Magistrato di sorveglianza ha il dovere e il potere di compiere indagini officiose (art. 666 c.p.p., comma 5) per acquisire informazioni esaustive sullo stato di pericolosità; non può rifiutare tali accertamenti invocando solo il rispetto formale del doppio grado di giudizio.
  • In presenza di segnali di attenuazione della pericolosità (es. risultanze di osservazione favorevoli, comportamento positivo in carcere o durante misure alternative), il giudice deve tenerne conto e, se del caso, revocare o sostituire la misura con una meno gravosa dopo adeguata istruttoria.
  • Il principio del doppio grado garantisce una valutazione complessiva del caso, ma non preclude al giudice di merito o a quello di grado superiore di acquisire elementi istruttori nuovi o supplementari necessari a verificare la permanenza della pericolosità.
  • La contemporanea applicazione di regimi restrittivi (es. regime differenziato/art. 41-bis) e di misure di sicurezza non può trasformarsi in un meccanismo che impedisce al detenuto di dimostrare la cessazione della pericolosità; occorre predisporre percorsi istruttori che consentano valutazioni effettive e non formali.
  • L'interessato può chiedere la revoca anticipata della misura una volta che siano disponibili elementi istruttori idonei; il giudice deve agevolare l'acquisizione di tali elementi e motivare compiutamente le ragioni della permanenza della misura se decide per la proroga.

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