Cassazione Penale, Ordinanza n. 28932/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo era formulato in modo generico e non consentiva di cogliere specificamente le ragioni di diritto della doglianza, né di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha richiamato gli effetti di cui all'art. 616 c.p.p., con le conseguenze economiche processuali previste per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 20/03/2025. Dal testo emerge soltanto che il ricorso conteneva un unico motivo, ritenuto dalla Corte di cassazione generico, perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. Non sono indicati nel testo i fatti di causa né il reato contestato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
È richiamato per affermare che all'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze ivi previste.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto basta a individuare le ragioni di diritto della censura e il suo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- Un motivo di ricorso meramente generico, privo di puntuali argomentazioni e di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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