Ordinanza n. 2678/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana n. 1843/2025 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica l'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di appello. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente le doglianze nella fase cautelare, rilevandone la manifesta carenza di fondatezza alla luce del quadro normativo vigente, e ha inoltre considerato meramente eventuale il pregiudizio dedotto sotto il profilo del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Toscana. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché le doglianze dell'appellante apparivano manifestamente prive di fondamento secondo la normativa vigente. Ha altresì escluso, allo stato, la concretezza e attualità del periculum in mora, giudicando il pregiudizio meramente eventuale. Le spese del grado sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l'istanza è stata respinta per la manifesta insussistenza del fumus boni iuris e per l'assenza di un pregiudizio concreto, essendo quello allegato meramente eventuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'appellante e le persone fisiche citate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado non può essere concessa quando, a una prima e sommaria delibazione, i motivi di impugnazione appaiono manifestamente privi di fondatezza alla luce del quadro normativo vigente.
- Il periculum in mora cautelare deve consistere in un pregiudizio concreto e attuale; un danno meramente eventuale non è sufficiente a giustificare la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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