Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26090/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, di una controversia riguardante una cartella di pagamento relativa a IVA e accessori per l'anno d'imposta 2004. L'Agenzia delle entrate aveva negato l'accesso alla definizione, ritenendo che l'oggetto dell'istanza fosse un mero atto di riscossione, preceduto da un avviso di accertamento e quindi non definibile. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato il diniego, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la cartella non dovesse essere considerata un semplice atto di riscossione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e affermando che l'avviso presupposto sarebbe stato definitivamente annullato per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, con conseguente giudicato favorevole sul primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di accertamento non incide sulla natura dell'atto oggetto di diniego né sulla sua definibilità ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Ha precisato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente, la lite è definibile quando la cartella sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è stata comunicata al contribuente; nel caso concreto, invece, la cartella non era il primo atto impositivo, essendo stata preceduta da un avviso di accertamento. Perciò il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    definizione agevolata della controversia tributaria

    La definizione agevolata è ammessa solo per le liti che abbiano a oggetto il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è stata comunicata al contribuente; non basta che il titolo presupposto sia stato successivamente annullato se la cartella non è l'atto originario di imposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di legge

    È stato il parametro del motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto insussistente la denunciata violazione di legge.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Richiamato solo per distinguere il caso esaminato dalle Sezioni Unite da quello deciso nel precedente invocato dal ricorrente.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, la cartella di pagamento è definibile solo se costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.
  • La successiva sorte processuale dell'atto impositivo presupposto, anche se annullato o passato in giudicato per vicende processuali, non muta di per sé la natura della cartella né la sua qualificazione ai fini del condono.
  • Il giudizio sulla definibilità della controversia deve avere riguardo alla struttura concreta della pretesa azionata e alla sequenza degli atti notificati, non a una ricostruzione meramente sopravvenuta del rapporto fiscale.
  • Quando la cartella è preceduta da un avviso di accertamento, la lite riguarda un atto di riscossione e non rientra automaticamente nel perimetro delle controversie definibili ex art. 6 d.l. n. 119/2018.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.