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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24254 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Avviso di accertamento - Motivazione "per relationem" - Rinvio a verbale di constatazione notificato al fallito "in bonis" - Obbligo di allegazione - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il curatore aveva impugnato due avvisi di accertamento, sostenendo che fossero nulli perché motivati per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione non allegato né riprodotto nei suoi elementi essenziali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto tale tesi, ritenendo che il curatore, soggetto distinto dal fallito, dovesse ricevere personalmente il verbale o che il suo contenuto essenziale fosse riportato nell'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questa decisione, sostenendo che il verbale notificato al fallito quando era ancora in bonis poteva legittimamente essere richiamato nell'avviso notificato al curatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia per l'esame delle questioni ancora controverse e per la regolazione delle spese. Ha stabilito che la consegna al curatore della documentazione amministrativa dell'impresa fallita fa presumere, salvo prova contraria, che anche il processo verbale di constatazione precedentemente notificato al fallito sia entrato nella disponibilità e conoscenza del curatore. Pertanto, in tale situazione, non è necessario allegare il verbale all'avviso di accertamento motivato per relationem.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

    L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato non opera quando, sulla base della documentazione consegnata al curatore, si presume che il documento sia già nella sua disponibilità e conoscenza. La presunzione è relativa e può essere superata da una prova concreta contraria.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56

    Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

    La disposizione, richiamata come disciplina omologa a quella dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, non consente di presumere in modo assoluto che il curatore conosca il verbale notificato al fallito; tuttavia, la disciplina fallimentare può fondare una presunzione relativa di ricezione e conoscenza.

  • Legge fallimentare, artt. 31, 42, 48 e 88, nel testo applicabile ratione temporis

    Il curatore prende in consegna i beni a mano a mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

    Il curatore deve acquisire la documentazione amministrativa e contabile dell'impresa fallita. Da tale obbligo deriva la presunzione iuris tantum che un processo verbale di constatazione già notificato al fallito e pertinente all'impresa sia stato acquisito dal curatore.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati deve essere interpretato in modo funzionale alla garanzia di difesa, evitando formalità invalidanti quando il contribuente, o il curatore, abbia già la concreta possibilità di conoscere l'atto richiamato.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem senza allegare il verbale di constatazione quando risulti, anche tramite una presunzione relativa, che il destinatario ne abbia già avuto disponibilità e conoscenza.
  • Nel fallimento, la consegna al curatore delle scritture contabili e della documentazione amministrativa dell'impresa consente di presumere che vi sia stato acquisito anche un verbale precedentemente notificato al fallito in bonis.
  • La presunzione non è assoluta: il curatore può contestarla dimostrando concretamente che il verbale non è stato consegnato, non era reperibile o non gli consentiva di conoscere gli elementi essenziali posti a fondamento dell'accertamento.
  • La distinta soggettività del curatore rispetto al fallito non rende automaticamente illegittimo il rinvio a un atto notificato al fallito, se il curatore ha avuto o avrebbe dovuto avere accesso alla documentazione dell'impresa.
  • La verifica decisiva riguarda la concreta possibilità di difesa: l'allegazione formale dell'atto può essere superflua se il suo contenuto era effettivamente conoscibile dal destinatario dell'avviso.

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