Sentenza n. 1606/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento emesso in data -OMISSIS- (codice pratica: -OMISSIS-), a mezzo del quale la Prefettura di Torino - Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato il nulla-osta per lavoro subordinato rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-; - di ogni atto antecedente, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta per lavoro subordinato rilasciato al cittadino straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR aveva sospeso gli effetti esecutivi della revoca ai fini del riesame dell'istanza. A seguito di tale statuizione, l'Amministrazione ha riaperto l'istruttoria, ha rilasciato un nuovo nulla-osta e ha fissato l'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il nuovo nulla-osta e la fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno abbiano integralmente soddisfatto le istanze del ricorrente e abbiano eliminato la posizione di contrasto tra le parti. La mancata prova della sottoscrizione del contratto di soggiorno non impedisce la declaratoria, poiché l'interesse azionato si esaurisce nella demolizione della revoca e, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., nell'accoglimento dell'istanza amministrativa del privato. Eventuali successivi provvedimenti consequenziali dell'Amministrazione non ostano alla cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando una determinazione sopravvenuta dell'Amministrazione soddisfa integralmente le pretese del ricorrente e fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 34, comma 4, c.p.a.
La disposizione è richiamata con riguardo all'accoglimento dell'istanza avanzata dal privato in via amministrativa, quale interesse sotteso all'azione impugnatoria.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il nuovo provvedimento amministrativo è considerato idoneo a tenere luogo del decreto di revoca impugnato anche ai fini dell'annullamento d'ufficio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta una determinazione sopravvenuta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata e determina il venir meno dell'attuale posizione di contrasto tra le parti.
- In un giudizio impugnatorio contro un provvedimento amministrativo, l'interesse del ricorrente può ritenersi integralmente soddisfatto quando l'Amministrazione elimina gli effetti dell'atto contestato e accoglie l'istanza amministrativa sostanziale, anche se non risulta ancora compiuto ogni successivo adempimento consequenziale.
- La mancata prova della sottoscrizione di un contratto di soggiorno o di altro atto successivo non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere se il giudizio ha già raggiunto il risultato proprio dell'azione impugnatoria e gli ulteriori atti amministrativi sono soltanto eventuali o consequenziali.
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