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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7781/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra più sentenze irrevocabili solo parzialmente: il ricorrente contestava in primo luogo l'esclusione dalla continuazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 18.3.2021 (sottostante 'sentenza sub 4)') ritenuta dalla Corte non definitiva, mentre dagli atti risultava irrevocabile il 30.10.2021; in secondo luogo censurava la determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 c.p., ritenuti eccessivi rispetto alla pena già inflitta con la sentenza sub 1).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che dagli atti risultava lo stato di irrevocabilità della sentenza sub 4) e che quindi la Corte d'appello aveva erroneamente escluso quei fatti dalla valutazione della continuazione; ha invece rigettato il secondo motivo sul quantum degli aumenti, ritenendo che il giudice dell'esecuzione avesse adeguatamente motivato la congruità della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e che non fosse obbligatoria una motivazione puntuale per ogni singolo aumento purché il percorso logico-giuridico sia verificabile e il limite legale rispettato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa valutazione sull'applicazione della continuazione rispetto alla sentenza del 18.3.2021 e il provvedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio; la parte relativa alla quantificazione degli aumenti è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione e degli aumenti per i reati-satellite: applicabile in sede esecutiva per aggregare le pene; gli aumenti devono essere determinati con motivazione idonea e nel rispetto del limite legale (triplo della pena-base).

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina della continuazione in sede di esecuzione: la valutazione della sussistenza del medesimo disegno criminoso richiede che le sentenze prese in considerazione siano divenute definitive; l'errata valutazione dell'irrevocabilità costituisce vizio valutabile in Cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena (circostanze, gravità, recidiva, modalità): il giudice dell'esecuzione deve parametrare gli aumenti anche con riferimento a tali criteri e motivarne la congruità.

  • art. 132 cod. pen.

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena entro i limiti di legge; la discrezionalità deve comunque essere motivata secondo parametri previsti dalla legge.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013

    Richiama la necessità di rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio quando la Cassazione annulla un provvedimento per vizi che incidono sulla composizione o imparzialità del giudizio, ordinando nuovo esame in diversa composizione.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva è indispensabile verificare lo stato di irrevocabilità delle sentenze: se una sentenza è definitiva deve essere valutata ai fini della continuazione.
  • L'appartenenza a un medesimo "proposito criminoso" o l'affiliazione a uno stesso sodalizio (es. mafia) favorisce il riconoscimento della continuazione tra fattispecie omogenee e seriali.
  • Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità nella quantificazione degli aumenti ex art. 81 c.p., ma deve motivare in termini concreti la congruità della pena rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.; non è però obbligato a motivare separatamente ogni singolo aumento se il complesso motivazionale consente il controllo della correttezza e il rispetto dei limiti di legge.
  • Documenti processuali (annotazioni di irrevocabilità, ordine di esecuzione, notifiche) sono prova rilevante e devono essere attentamente considerati dal giudice prima di escludere una sentenza dalla valutazione della continuazione.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di valutare la continuazione relativamente a una sentenza irrevocabile, la decisione è annullabile e sarà necessario un nuovo giudizio in diversa composizione.
  • Quando vi sono sentenze ancora oggetto di impugnazione pendente, il giudice dell'esecuzione non può includerle nella valutazione della continuazione fino a dichiarazione di irrevocabilità.

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