Cassazione Penale, Sentenza n. 44621/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 commesso il 4 febbraio 2016. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di ammissibilità per aver ritenuto rilevante una dichiarazione sostitutiva non conforme all'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n.115/2002 e per aver allegato un modello ISEE diverso dai redditi "determinati ai sensi dell'art. 76"; (2) vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo: il ricorrente sosteneva di aver agito in buona fede perché l'autocertificazione riproduceva il valore indicato nell'ISEE compilato dalla moglie; (3) vizio nella valutazione dell'aggravante della recidiva, lamentando l'assenza della verifica dei requisiti indicativi della maggiore propensione a delinquere.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: ha confermato che l'autocertificazione del 4 febbraio 2016 andava interpretata con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2014) e che il reddito effettivo del nucleo familiare (circa €17.485,60) era ben superiore all'importo dichiarato (€2.571,20). Ha affermato che l'ISEE non sostituisce la nozione di reddito prevista dal DPR 115/2002 e che l'allegazione di un modello ISEE non rende innocua o conforme la dichiarazione sostitutiva. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza del dolo (anche nella forma del dolo eventuale), considerata la forte discrepanza tra i redditi reali e quelli autocertificati e la convivenza con la moglie che percepiva redditi consistenti. Ha inoltre confermato che l'applicazione della recidiva è stata motivata correttamente, essendo i precedenti omogenei e indicativi di pericolosità. Conseguentemente il ricorso è rigettato e resta confermata la condanna (pena e multa come pronunciate nei gradi di merito) con condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95
L'art. 95 punisce le false dichiarazioni nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato; è reato di mera condotta integrato da ogni falsa indicazione o omissione nelle dichiarazioni sostitutive, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
L'art. 76 delimita la nozione di reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione debba essere "determinata ai sensi dell'art. 76", ossia comprensiva di redditi non considerati dall'ISEE.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 1, lett. c)
La disposizione regola la documentazione e le dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio; la Corte ha ricordato che l'istanza non richiede necessariamente documentazione e si basa sulla dichiarazione sostitutiva, perciò l'allegazione dell'ISEE non sanava una dichiarazione falsa.
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, art. 1
per prestazioni sociali accessibili con lo strumento dell'ISEE "si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia"
Il DPCM individua l'ambito applicativo dell'ISEE: la Corte ha concluso che l'ISEE non è criterio valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché tale disciplina richiede la nozione di reddito più ampia prevista dal DPR 115/2002.
Riferimenti a normativa e principi giurisprudenziali (articoli e sentenze richiamate)
La giurisprudenza della Cassazione è richiamata per i seguenti principi: la rilevanza penale di ogni falsa indicazione nelle istanze per il patrocinio; il dolo generico (anche eventuale) è sufficiente; l'errore sulla nozione di reddito è inescusabile quando la norma di riferimento è penale o richiamata dalla norma incriminatrice; l'aggravante della recidiva richiede motivazione specifica circa la pericolosità del reo.
Massime di principio
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la dichiarazione sostitutiva deve fare riferimento alla nozione di reddito prevista dal DPR 115/2002 (art. 76) e non può essere sostituita o limitata dal dato ISEE: allegare un ISEE non immunizza dalla responsabilità penale se la dichiarazione sostitutiva è inesatta.
- La violazione dell'art. 95 DPR 115/2002 è integrata da qualsiasi falsa indicazione o omissione nelle dichiarazioni per il gratuito patrocinio; non è necessario che l'imputato abbia tratto un profitto ingiusto, poiché si tutela il dovere di lealtà verso le istituzioni.
- Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico (anche il dolo eventuale): una forte discrepanza tra redditi reali e dichiarati e conoscenza ravvisabile delle condizioni familiari rendono difficilmente sostenibile la buona fede o l'errore scusabile.
- L'allegazione o l'uso dell'ISEE non è di per sé indice di correttezza della dichiarazione ai fini del gratuito patrocinio; chi compila la dichiarazione deve tenere conto dei redditi rilevanti ai sensi della normativa del patrocinio.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica sulla maggiore pericolosità del reo; precedenti omogenei e numerosi per reati simili sono indici validi per confermarla.
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