Cassazione Civile, Ordinanza n. 33319/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente era stata destinataria di un avviso di accertamento per omesse ritenute d'acconto IRPEF relative agli anni d'imposta 2006 e 2007. L'Ufficio aveva disconosciuto un contratto di associazione in մասնակցazione con un cuoco e una cameriera, ritenendolo in realtà uno schermo di rapporti di lavoro subordinato, con conseguente recupero a tassazione. La commissione tributaria provinciale aveva accolto le ragioni della contribuente, ma la decisione era stata riformata in appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero aderito acriticamente alle risultanze istruttorie dell'Ufficio e non avessero valorizzato gli elementi probatori prodotti, anche in relazione a un accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 333 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente dichiarato inesistente l'appello incidentale della società perché rivolto a vizi procedimentali. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio una preliminare nullità del giudizio per mancata partecipazione dei soci della s.a.s., litisconsorti necessari nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento unitario dei redditi di società di persone e soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato d'ufficio la nullità integrale del giudizio per violazione del contraddittorio, dovuta alla mancata evocazione in causa dei soci della società di persone, qualificati come litisconsorti necessari. Ha ritenuto non ricorrenti le condizioni per una mera riunione delle cause o per una diversa gestione processuale e ha disposto il rinvio al giudice di primo grado, individuato nella Corte di Giustizia di primo grado di Potenza, in diversa composizione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
viene evocato come vizio denunciabile per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non decide sul merito del motivo perché assorbe il tutto la nullità del giudizio per litisconsorzio necessario.
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene invocato per lamentare la violazione dell'art. 333 c.p.c. in tema di appello incidentale, ma anche questo motivo resta assorbito dalla declaratoria di nullità processuale.
art. 333 c.p.c.
la ricorrente lo richiama per contestare la declaratoria di inesistenza dell'appello incidentale; la Corte non entra nel merito della censura.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
è menzionato come riferimento all'accertamento parziale richiamato nel primo motivo di ricorso.
art. 14 d.lgs. 546/92
viene richiamato quale norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario.
art. 29 d.lgs. 546/92
viene menzionato come disposizione che consente la riunione dei processi per ragioni di economia processuale.
art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
viene richiamato nel principio delle Sezioni Unite sull'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all'accertamento dei redditi di una società di persone, l'unitarietà dell'accertamento comporta che la lite investa inscindibilmente società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali dei singoli soci.
- La mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando l'accertamento riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; solo in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza può procedere a riunione dei giudizi per economia processuale.
- Le censure di merito sul vizio motivazionale o sulla violazione di norme processuali restano assorbite se il giudizio è affetto da una nullità processuale radicale che impone la rimessione al primo giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33118/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33122/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33127/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33130/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33131/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33134/2023 del 29/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →