Cassazione Penale, Sentenza n. 25068/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale ritenuta per trasferimenti di denaro effettuati dalla fallita Shoes Med s.r.l. alle società gestite dalle imputate. Hanno dedotto che i pagamenti non erano "distrazioni" ma corrispondevano a rapporti commerciali e a crediti effettivamente vantati, richiamando elementi emersi nelle relazioni del curatore fallimentare e del consulente tecnico del P.M.; Salvatori ha inoltre dedotto l'errata negazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., dato l'esiguo ammontare delle somme e la sua posizione subalterna rispetto al marito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per vizi di motivazione della Corte d'appello di Ancona. Ha censurato l'omessa confutazione delle specifiche obiezioni difensive circa l'esistenza di rapporti commerciali idonei a giustificare i pagamenti e la mancata illustrazione di ragioni che permettessero di escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che i trasferimenti fossero pagamenti per crediti e non distrazioni. Per tali carenze motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio; le ulteriori doglianze della Salvatori, compresa quella relativa all'art. 114 c.p., sono state ritenute assorbite dal rinvio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.
La ricorrente Salvatori ha richiesto il riconoscimento di tale attenuante per la limitata entità delle distrazioni e la posizione subalterna; la Corte d'appello l'aveva negata, mentre la Cassazione, annullando la sentenza per vizi motivazionali, ha lasciato assorbita la questione senza pronunciarsi nel merito
norme sul reato di bancarotta fraudolenta (normativa fallimentare)
La sentenza di merito aveva ritenuto integrazione del reato per le "distrazioni" di somme dal patrimonio della fallita; la Cassazione ha ritenuto che tale qualificazione richiedesse una motivazione e un accertamento più approfonditi, in particolare sul punto se i trasferimenti fossero invece pagamenti per crediti corrisposti nell'ambito di rapporti commerciali
Massime di principio
- La qualificazione di trasferimenti come "distrazioni" al fine di integrare la bancarotta fraudolenta richiede una motivazione specifica e il concreto accertamento che escluda, oltre ogni ragionevole dubbio, il carattere di pagamento di crediti effettivamente vantati.
- Il giudice d'appello deve confrontarsi esplicitamente con le obiezioni sollevate in appello e con le risultanze documentali e peritali richiamate dalla difesa; la mera affermazione della natura distrattiva, senza specifica confutazione delle prove avverse, configura vizio motivazionale.
- Non può essere addebitata alla difesa l'assenza di indagini svolte sull'economia e sulla contabilità delle società delle imputate se tali indagini erano necessarie per chiarire la natura dei trasferimenti; il giudice può esercitare poteri istruttori integrativi prima di fondare una condanna.
- Le richieste di derubricazione a bancarotta preferenziale o di riconoscimento di attenuanti (per esempio art. 114 c.p.) vanno valutate concretamente e motivate, ma possono restare assorbite se la decisione viene annullata per vizi più generali.
- In presenza di rapporti familiari tra amministratore e beneficiari di trasferimenti, va evitata una presunzione automatica di colpevolezza: occorre documentare la sproporzione o l'assenza di giustificazione economica dei pagamenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24929/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24931/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24932/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24933/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24934/2023 del 09/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →