Cassazione Penale, Sentenza n. 840/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di furto di energia elettrica (allaccio abusivo tramite cavo che dall'esterno giungeva all'interno dell'abitazione condivisa con il padre). In cassazione ha dedotto: 1) che la condanna si fonderebbe su meri indizi e che egli sarebbe invece estraneo ai fatti; 2) che i giudici di merito non avrebbero concesso le circostanze attenuanti generiche e non avrebbero applicato una pena più mite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse una mera reiterazione delle censure di appello e non si confrontasse specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; i giudici di merito avevano correttamente valorizzato le risultanze processuali dalle quali risultava la disponibilità dell'impianto e la presenza dell'allaccio abusivo. Sul secondo motivo ha confermato che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito e, motivando il diniego con la gravità della condotta e i precedenti penali, la Corte d'appello non ha dato luogo a censura apprezzabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; la sentenza ha ritenuto integrato il reato in relazione alla sottrazione di energia mediante allaccio abusivo all'impianto elettrico.
art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Aggravanti previste per il furto; applicate in relazione alle caratteristiche dell'illecito come valutate dai giudici di merito.
art. 133 cod. pen.
Norma che elenca gli elementi considerabili per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha osservato che il giudice del merito deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti e che l'assenza di elementi positivi può legittimamente determinare il diniego delle attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali e all'ammenda; la Corte ha disposto l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente riproporre pedissequamente le censure già sollevate in appello: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione del provvedimento impugnato e indicare perché quella motivazione sarebbe decisamente viziata.
- La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito e, purché non contraddittorio e adeguatamente motivato (anche con richiamo ai precedenti penali o ad altri elementi di personalità), è insindacabile in sede di legittimità.
- Per i reati di furto di energia elettrica, la disponibilità dell'impianto e la presenza di un allaccio abusivo direzionato all'abitazione possono fondare la prova della conoscenza e della partecipazione al prelievo illecito, salvo che l'imputato non produca elementi diretti di esclusione della sua responsabilità.
- L'assenza di elementi negativi nella personalità dell'imputato non garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche: è richiesta la presenza di elementi positivi che giustifichino una valutazione mitigatrice.
- Un ricorso ritenuto manifestamente inammissibile può comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme a titolo di ammenda; chi impugna deve quindi valutare la fondatezza giuridica e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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