Sentenza n. 2200/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 418 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 418 del 29 gennaio 2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 gennaio 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero alla sua attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo, l'attestazione del passaggio in giudicato del 9 giugno 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni statali, il Ministero non ha dato esecuzione all'obbligo. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di completa esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, nonché l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e lo ha condannato a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, mediante l'attribuzione del beneficio relativo alla carta docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventualità di persistente inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'ulteriore inerzia per adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stata applicata la penalità di mora richiesta, poiché, in ragione dell'esiguità dell'importo, il Collegio non ha ritenuto allo stato sussistenti i relativi presupposti; la penalità potrà essere disposta successivamente su istanza in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine entro cui completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile alla docente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e della distrazione in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza a un giudicato civile recante un obbligo di facere a carico di un'amministrazione statale, può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo entro un termine prefissato.
- Quando l'inadempimento dell'amministrazione risulta documentato e non viene contestato in giudizio, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e disporre direttamente le misure esecutive necessarie, senza che occorra una nuova valutazione del rapporto sostanziale definito dal giudicato.
- In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando un dirigente o funzionario pubblico competente e fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando, avuto riguardo all'entità dell'obbligazione e alle circostanze concrete, non risultino allo stato sussistenti i relativi presupposti; essa può essere disposta successivamente su istanza in caso di ulteriore inottemperanza.
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