Cassazione Penale, Sentenza n. 42330/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per estorsione in concorso: il ricorrente lamentava violazione di legge e carenza/contraddittorieta' della motivazione, chiedendo di ritenere attendibili le dichiarazioni rese dalloffeso Ermanno Russo davanti al G.U.P. (ritenute liberatorie per il ricorrente) e di non considerare le dichiarazioni divergenti rese in denuncia; sosteneva che loffeso avesse un movente per calunniare il ricorrente e che le discrepanze dovessero assolverlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita' del motivo, rilevando che il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le stesse censure gia' esaminate e respinte in sede di appello senza confutare puntualmente le argomentazioni che giustificavano la decisione della Corte territoriale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione dellattendibilita' della persona offesa e' questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni o uso di mere congetture. Per questo motivo il ricorso e' stato respinto; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dellart. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento in cassazione e per il deposito delle conclusioni in mancanza di discussione orale
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2 e legge 30 dicembre 2022, n. 199
richiamata per lapplicabilita' delle disposizioni procedurali introdotte dal decreto-legge relativo alla trattazione scritta
art. 192 cod. proc. pen.
la Corte ricorda che questioni relative alla valutazione delle risultanze probatorie disciplinate da tale articolo non possono essere trasformate in motivo di mera violazione di legge in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
prevede le conseguenze economiche in caso di ricorso inammissibile, con possibilita' di condanna alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo)
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020
principio secondo cui i motivi aventi ad oggetto vizi della motivazione sono eterogenei e non possono essere cumulati in modo indifferenziato; la censura generica sulla motivazione e' priva della necessaria specificita'
Giurisprudenza sulla valutazione della prova testimoniale (es. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020)
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
la valutazione dell'attendibilita' della persona offesa e' questione di fatto non sindacabile in sede di legittimita', salvo manifeste contraddizioni, congetture non fondate o regole generali prive di plausibilita'
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a riproporre in termini generici le stesse censure gia' formulate in appello senza confutare puntualmente le ragioni con le quali la Corte territoriale le ha respinte
- La credibilita' della persona offesa e la valutazione della prova testimoniale sono, di norma, questioni di fatto affidate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non in presenza di manifeste contraddizioni o di motivazioni basate su mere congetture
- Le doglianze relative alla violazione dellart. 192 c.p.p. (valutazione delle risultanze probatorie) non possono essere dedotte in cassazione come motivo di violazione di legge; devono essere formulate con la specificita' richiesta o impugnate nei modi consentiti
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e non meramente alternative o cumulative: la mancata specificazione rende il motivo inammissibile
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente puo' essere condannato alle spese e a unammenda equitativamente determinata (art. 616 c.p.p.); pertanto, valutare la concretezza e la specificita' dei motivi prima del deposito e' fondamentale
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