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Sentenza

Sentenza n. 1720/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.281/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto euro 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 mediante assegnazione della Carta docenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 281/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, chiedendo l'assegnazione della Carta docenti per il valore complessivo di euro 1.500,00, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata conferita su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire e si limitava a delegare il difensore per il giudizio relativo al riconoscimento del diritto alla Carta docenti. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Il Collegio ha inoltre esaminato la questione della sanabilità del vizio e dell'eventuale errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura debba identificare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a individuare la controversia. La procura generica può beneficiare dell'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso quando l'unitarietà documentale consente di desumerne la specialità; tale eccezione, però, non è stata estesa alla procura cartacea separata depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. Il mero deposito telematico congiunto non garantisce né la consapevolezza della parte circa il contenuto del ricorso né l'anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e ha escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti. Il TAR ha ritenuto non necessario adottare l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente era assente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale; la procura deve consentire l'identificazione della specifica controversia, dell'autorità giudiziaria e delle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio non opera, secondo la decisione, quando il difensore della parte non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla necessità della procura speciale quale requisito di ammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina sulla regolarizzazione dei difetti della rappresentanza non è stata ritenuta applicabile per sanare la mancanza o genericità della procura speciale nel processo amministrativo, quando il requisito mancava al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è riconoscibile quando esistevano orientamenti e parametri sufficienti per adottare una condotta processuale prudenziale.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la nozione di procura in calce al processo telematico, ma non esonera, secondo il TAR, dall'indicazione nella procura separata di elementi sufficienti a identificare la controversia e a dimostrare la riferibilità della volontà del sottoscrittore allo specifico ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione era stata chiesta l'ottemperanza.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare la generale necessità del patrocinio tecnico nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la centralità della difesa tecnica e dell'adempimento relativo alla procura speciale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficiente la controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria competente, oltre agli ulteriori elementi utili a collegare la procura allo specifico giudizio.
  • La procura generica redatta su foglio cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa necessariamente una procura speciale per il solo fatto del deposito telematico congiunto; la procura deve contenere autonomamente elementi idonei a dimostrare la riferibilità della volontà del conferente alla specifica controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva quando il requisito non sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto per sanare una procura generica quando la pronuncia dell'Adunanza plenaria abbia confermato un orientamento interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
  • L'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio non richiede uno specifico avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. quando il difensore della parte non compare all'udienza o alla camera di consiglio, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaVizi formali non invalidanti

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